Cassazione Penale, Sentenza n. 29900/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto già applicato e la sospensione condizionale della pena e ha riconosciuto la continuazione fra diverse sentenze determinando pene complessive. Il ricorrente ha contestato: 1) la mancata motivazione nella esclusione dal riconoscimento della continuazione di taluni reati (tentato omicidio del 25/06/2004 e lesioni e minacce del 27/06/2011), sostenendo che fossero collegati agli altri reati; 2) l'insufficiente motivazione nella commisurazione degli aumenti di pena per i reati 'satellite', lamentando che siano stati calibrati in modo differenziato e non giustificato rispetto a fattispecie omogenee.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorso sollecitasse una revisione del merito (valutazione dell'estemporaneità delle condotte e del collegamento tra reati), materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione evidenti, e ha ritenuto congrua la motivazione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto le condotte scollegate. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: il giudice dell'esecuzione ha esposto i criteri usati per la commisurazione (riferimento alle pene inflitte nei giudizi di cognizione e considerazione di intensità del dolo, modalità dei fatti e lesione del bene giuridico) e ciò ha reso adeguata la motivazione. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge n. 241/2006
Invocata come base normativa per la revoca dell'indulto già applicato dal giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto legittima la revoca operata dal giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
artt. 474 e 648 cod. pen.
Gli articoli sono indicati per identificare i reati (contraffazione/ricettazione) limitatamente ai quali la Corte di appello ha determinato la pena complessiva; la decisione di merito ha operato la valutazione della continuazione anche con riferimento a questi reati.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni factuali del giudice dell'esecuzione (es. se una condotta sia 'estemporanea' e quindi non parte di una programmazione continuativa), salvo che emerga un vizio di motivazione palese o illogicità manifesta.
- Per contestare l'esclusione di reati dal riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare carenze specifiche nella motivazione o errori di diritto; il mero dissenso sul merito non è sufficiente.
- La commisurazione degli aumenti di pena per reati 'satellite' può essere effettuata con riferimento alle pene inflitte nei giudizi di cognizione e deve tener conto dell'intensità del dolo, delle modalità dei fatti e dell'entità della lesione al bene giuridico; se il giudice espone questi criteri la Cassazione tende ad accettare la valutazione.
- La revoca dell'indulto disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi della normativa vigente è sindacabile in Cassazione solo nei limiti del corretto esercizio della motivazione e della legittimità dell'atto; le valutazioni di opportunità o di fatto restano di competenza del giudice di merito.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →