Cassazione Civile, Sentenza n. 9602/2021 del 12/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ammissione in via chirografaria, nello stato passivo del fallimento Bocca, di un credito di Euro 20.000,00 derivante da contratto di subappalto (19/05/2011). La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della prededuzione ai sensi dell'art. 118 comma 3 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che il diritto alla prededuzione non dipende dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'appaltatore ma dalla persistenza del contratto di appalto (che a suo dire era eseguito e non sciolto alla data del fallimento), e quindi il credito del subappaltatore avrebbe priorità rispetto alla massa fallimentare
La decisione
La Corte ha rigettato il motivo rilevando che la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha stabilito che il meccanismo di cui all'art. 118, terzo comma, del d.lgs. n. 163/2006 è applicabile solo quando il rapporto di appalto è in corso con un'impresa in bonis; con la dichiarazione di fallimento il contratto di appalto si scioglie e quindi non è possibile riconoscere la prededuzione al subappaltatore. Di conseguenza il credito della Bertini S.r.l. è stato qualificato come credito concorsuale e non prededucibile. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate per il mutamento giurisprudenziale sopravvenuto, ma è disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norme richiamate
d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) - art. 118, comma 3
art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006
L'art. 118, comma 3, disciplina la possibilità per la stazione appaltante di sospendere pagamenti all'appaltatore in attesa dei documenti e dei pagamenti verso i subappaltatori; la Corte interpreta questa norma come applicabile soltanto se l'appaltatore è in bonis e il rapporto di appalto è in corso; con la dichiarazione di fallimento il contratto si scioglie e la prededuzione non si applica
norma fallimentare invocata (art. 111 I.fall.)
Richiamata nella censura relativa all'ammissione dei crediti nello stato passivo; nella decisione si è dato rilievo al regime dei crediti in sede concorsuale rispetto alla pretesa di prededuzione
d.l. 23/12/2013, n. 145, art. 13, comma 10 (modifica al d.lgs. 163/2006)
art. 13, comma 10, d.l. 23/12/2013, n. 145
Riferimento alle modifiche legislative intervenute nel periodo processuale (introduzione di un periodo e del comma 3-bis poi abrogato); la Corte valuta la questione sul piano interpretativo secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite più che sulle modifiche temporanee
d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) - art. 217 (abrogazione)
art. 217, d.lgs. n. 50/2016
Richiamata per segnalare l'abrogazione successiva del comma introdotto dal d.l. 145/2013; non incide sulla decisione che si fonda sulla interpretazione giurisprudenziale precedente
D.P.R. n. 115 del 2002 - art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma sulla disciplina del contributo unificato: la Corte accerta la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite (sent. nn. 5686 e 5685 del 02/03/2020)
Cass. SS.UU. nn. 5686 e 5685/2020
Le Sezioni Unite hanno confermato che la prededucibilità del credito del subappaltatore non opera quando il rapporto di appalto si è sciolto per fallimento dell'appaltatore; il credito del subappaltatore diventa credito concorsuale
Cass. Sez. I, sent. n. 33350 del 21/12/2018
Cass. Sez. I, n. 33350/2018
Decisione di merito che aveva negato la prededucibilità del credito del subappaltatore; richiamata come parte dell'orientamento superato poi dalle Sezioni Unite ma coerente con la soluzione adottata nella presente causa
Massime di principio
- La prededuzione prevista dall'art. 118 d.lgs. 163/2006 è applicabile soltanto se il rapporto di appalto è ancora in essere e l'appaltatore è in bonis; la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore determina lo scioglimento del contratto e fa venir meno la prededuzione
- Se l'appaltatore è fallito, il subappaltatore viene in genere considerato creditore concorsuale e deve far valere il proprio credito nello stato passivo del fallimento, rispettando la par condicio creditorum e l'ordine delle cause di prelazione
- Per tentare di preservare una posizione privilegiata il subappaltatore deve provare che il diritto di prededuzione è sorto e poteva essere esercitato prima dell'evento che ha determinato lo scioglimento del rapporto (es. prima della dichiarazione di fallimento) e valutare rimedi cautelari o azioni dirette verso la stazione appaltante quando previsto dalla normativa
- È essenziale verificare la normativa vigente al momento dei fatti e gli eventuali interventi normativi successivi; le modifiche legislative e i pronunciamenti delle Sezioni Unite possono mutare il quadro applicativo e incidere sulle prospettive di successo
- In sede di opposizione allo stato passivo le spese possono essere compensate se è intervenuto un mutamento giurisprudenziale sopravvenuto in corso di causa, mentre il contribuente può essere comunque gravato da misure procedurali come il raddoppio del contributo unificato
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