Sentenza del 10/06/2015 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: Processo tributario - Legittimazione processuale nell'ambito della procedura fallimentare.-Processo tributario sospeso per fallimento della società ricorrente. Istanza di riassunzione del giudizio da parte dell'ex legale rappresentante della società dichiarata fallita. Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istanza di riassunzione proposta dall'ex legale rappresentante è stata dichiarata inammissibile. Poiché il curatore non ha provveduto alla riassunzione, il processo si estingue per inattività delle parti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 546/1992. L'estinzione comporta, nel giudizio tributario, la definitività dell'atto o del provvedimento impugnato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il processo tributario era stato sospeso in seguito alla dichiarazione di fallimento della società ricorrente. L'ex legale rappresentante ha presentato un'istanza di riassunzione, ma, con la dichiarazione di fallimento, la società perde la capacità processuale relativamente ai rapporti compresi nella procedura concorsuale. Ai sensi dell'art. 43 della Legge Fallimentare, la legittimazione processuale spetta al curatore fallimentare, che subentra nella posizione processuale del fallito. L'ex legale rappresentante conserva soltanto i poteri specificamente previsti dalla legge e non può quindi riassumere autonomamente il giudizio tributario.
Norme richiamate
Art. 42 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)
La dichiarazione di fallimento determina lo spossessamento del fallito e limita la sua capacità di amministrare e disporre dei beni compresi nella procedura.
Art. 43 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)
Nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione processuale spetta al curatore, che subentra al fallito. Il soggetto fallito, compreso l'ex legale rappresentante della società, non può esercitare autonomamente tali azioni salvo i limitati casi previsti dalla legge.
Art. 43 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina la sospensione del processo tributario in presenza di eventi che incidono sulla capacità o sulla legittimazione processuale delle parti, tra cui il fallimento.
Art. 45 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Se il processo tributario sospeso non viene riassunto nel termine e dai soggetti legittimati, si estingue per inattività delle parti; l'estinzione rende definitivo il provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, Sezione V, sentenza 27 luglio 2005, n. 15369
Conferma la legittimazione esclusiva del curatore nelle controversie comprese nel fallimento.
Corte di Cassazione, Sezione V, sentenza 27 febbraio 2007, n. 11572
Conferma l'inammissibilità della riassunzione proposta dal fallito o dall'ex rappresentante e le conseguenze dell'omessa riassunzione da parte del curatore.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, per le controversie patrimoniali comprese nella procedura, il curatore è normalmente l'unico soggetto legittimato a promuovere, proseguire o riassumere il giudizio.
- L'ex legale rappresentante della società fallita non può sostituirsi al curatore nella riassunzione di un processo tributario sospeso, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- La verifica della legittimazione processuale deve essere effettuata prima del deposito di qualsiasi atto: un atto proposto dal soggetto non legittimato può essere dichiarato inammissibile.
- Se il curatore non riassume tempestivamente il giudizio, il processo può estinguersi per inattività delle parti e l'atto tributario impugnato può diventare definitivo.
- In situazioni analoghe è necessario coordinarsi con il curatore e rispettare i termini processuali di riassunzione, verificando anche la disciplina concorsuale applicabile al caso concreto.
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