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Sentenza

Sentenza n. 3262/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Roma il giorno 26 novembre 2021 e notificato al sig. -OMISSIS- il giorno 20 ottobre 2022; - di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.

Giustizia amministrativa202216545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura aveva respinto l'istanza rilevando che, in precedenza, era stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di rifiuto del rinnovo di un permesso per lavoro autonomo, motivato dalla presentazione di documentazione falsa o contraffatta, e accertando inoltre che lo straniero risultava anagraficamente iscritto presso un indirizzo virtuale destinato alle persone senza fissa dimora. Un accertamento effettuato dalla polizia presso l'indirizzo indicato nella domanda aveva avuto esito negativo, con redazione di un verbale di vane ricerche. L'Amministrazione aveva quindi ritenuto sussistente una situazione di irreperibilità e di mancata dimostrazione dell'effettiva presenza nel territorio comunale. Il ricorrente contestava il diniego sostenendo che la mancanza di una fissa dimora o di un'iscrizione anagrafica non costituisse un presupposto normativamente necessario per il rilascio del permesso di soggiorno. La Questura aveva omesso la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, ritenendo che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto provata la condizione di senza fissa dimora del ricorrente al momento dell'adozione del diniego e ha affermato che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno non è automatico, ma presuppone anche la dimostrazione di una situazione abitativa certa e dell'effettiva reperibilità dello straniero. La precarietà alloggiativa e la sostanziale irreperibilità costituiscono quindi elementi ostativi al rilascio del titolo. Il verbale di vane ricerche presso l'indirizzo indicato dal ricorrente ha inoltre dimostrato che tale indicazione non corrispondeva alla sua reale condizione abitativa; la falsa indicazione della residenza non è una mera irregolarità formale, ma costituisce autonomo e dirimente motivo di rigetto. La dichiarazione di ospitalità prodotta in giudizio non è stata considerata rilevante perché successiva sia alla domanda di rinnovo sia al provvedimento impugnato, in applicazione del principio tempus regit actum. Il giudice non ha esaminato come decisiva la questione relativa all'omessa comunicazione ex art. 10-bis, in quanto il diniego risultava comunque legittimo sulla base degli elementi accertati. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'Amministrazione ha ritenuto di poter omettere la comunicazione dei motivi ostativi perché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; la sentenza non sviluppa ulteriormente l'esame della questione.

Massime di principio

  • Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno non costituiscono attività automatica, ma presuppongono la verifica della sussistenza di condizioni idonee a dimostrare l'effettiva presenza dello straniero e la sua reperibilità, anche in funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  • La certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; il titolo può essere negato in presenza di precarietà alloggiativa, assenza di residenza e sostanziale irreperibilità dello straniero.
  • La falsa indicazione del luogo di residenza nella domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non integra una mera irregolarità formale, ma costituisce un autonomo e dirimente motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza.
  • Ai fini della legittimità del provvedimento di diniego devono rilevare le circostanze esistenti al momento della sua adozione; una dichiarazione di ospitalità formata successivamente non può incidere sulla legittimità originaria del diniego, ferma la possibilità di presentare una nuova istanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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