Sentenza n. 3403/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'esecuzione della sentenza n. 2441/2024 del 12 dicembre 2024 del Tribunale di Nola, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500 mediante emissione della carta del docente, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 2441/2024 del Tribunale di Nola, sezione lavoro, deducendone il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La pronuncia da eseguire aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 1.500 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre accessori e spese di giudizio. Sono stati chiesti l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di elementi ostativi. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Nola entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, attribuendogli il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., condannando il Ministero al pagamento, per ogni ritardo nell'esecuzione, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'effettivo adempimento. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.200, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, su richiesta della parte, una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se determinata in misura pari agli interessi legali.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale del Ministero presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine di esecuzione, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o responsabile della stessa amministrazione, con facoltà di delega nei limiti stabiliti dalla pronuncia.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte, può essere disposta un'astreinte decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la penalità è non manifestamente iniqua quando è parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.
- La penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato può essere calcolata sugli interessi legali relativi alla somma dovuta e applicata fino al giorno dell'effettivo adempimento.
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