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Sentenza

Sentenza n. 556/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di rimodulazione della misura di protezione, comunicata dalla Prefettura, con sostituzione della vigilanza fissa notturna presso l'abitazione d'origine con vigilanza dinamica dedicata interforze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (soggetti protetti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, un testimone di giustizia e i suoi familiari, hanno impugnato la decisione con cui la vigilanza fissa notturna, assicurata durante la permanenza presso l'abitazione nella località d'origine nella fascia oraria 19:00-7:00, è stata sostituita da un servizio di vigilanza dinamica dedicata interforze. Hanno dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e della disciplina speciale sulle misure di protezione, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e irragionevolezza. I ricorrenti hanno sostenuto che il rischio non si fosse affievolito, richiamando la persistente pendenza di un processo penale nel quale il testimone era parte civile e aveva reso dichiarazioni, gli impegni processuali ancora in corso e nuovi episodi incendiari e danneggiamenti ai terreni di proprietà. Hanno inoltre richiamato precedenti pronunce giurisdizionali che avevano annullato precedenti riduzioni delle misure tutorie per difetto di istruttoria e irragionevolezza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determinazione della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia del 18 luglio 2025, comunicata con nota prefettizia del 9 settembre 2025. Il Collegio ha premesso che le misure di protezione sono caratterizzate da ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento, ma che una decisione di revoca o riduzione deve essere sorretta da una valutazione e da una motivazione altrettanto approfondite e specifiche rispetto a quelle poste a fondamento dell'originaria protezione. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva ritenuto affievolito il rischio valorizzando la conclusione di alcuni procedimenti e l'assenza di nuovi elementi intimidatori riconducibili alla cosca di riferimento. Tuttavia, dagli atti non risultava che fosse stata adeguatamente valutata la pendenza di un ulteriore processo penale nel quale era imputata la moglie di un esponente mafioso nei cui confronti il testimone aveva dichiarato e nel quale il medesimo partecipava come parte civile e aveva reso testimonianza. Tale omissione rendeva incompleta l'istruttoria e irragionevole la decisione, poiché la protezione del testimone di giustizia mira non solo ad assicurare l'acquisizione della testimonianza, ma anche a tutelarne l'incolumità personale e quella dei familiari, esigenza che può permanere oltre la definizione del singolo procedimento penale. Il TAR ha ritenuto assorbita la censura relativa agli episodi incendiari, in quanto successivi alla riunione nella quale era stata adottata la decisione. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell'Interno e liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La riduzione o revoca di una misura di protezione deve essere adeguatamente motivata, con indicazione delle ragioni concrete poste a fondamento dell'affievolimento del rischio.

  • artt. 1 e 2 d.l. 83/2002, convertito in l. 133/2002

    La disciplina attribuisce al Ministro dell'Interno e, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'U.C.I.S., i poteri relativi all'adozione e al coordinamento delle misure di protezione e vigilanza delle persone esposte a pericoli o minacce correlate, tra l'altro, alla criminalità organizzata.

  • art. 13 l. 82/1991

    È richiamato quale fondamento dell'ammissione del testimone di giustizia e della sua famiglia al programma provvisorio di protezione.

  • art. 6 d.m. 23 aprile 2004, n. 161

    È richiamato quale disposizione attuativa relativa al programma di protezione.

  • artt. 8 e 11 d.m. 28 maggio 2003, come sostituito dal d.m. 3 dicembre 2012

    Disciplina i livelli e i dispositivi di tutela, nonché la loro articolazione territoriale e le modalità di attuazione.

Massime di principio

  • Quando una misura di protezione personale è stata disposta sulla base di una valutazione approfondita e specifica del rischio, la sua revoca o riduzione richiede una valutazione istruttoria e una motivazione di analoga specificità e completezza, riferite alla situazione attuale dell'interessato.
  • La discrezionalità amministrativa e tecnica nella determinazione del livello di protezione è sindacabile dal giudice amministrativo per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.
  • Nel valutare l'affievolimento del rischio di un testimone di giustizia, l'amministrazione deve considerare anche la pendenza di ulteriori procedimenti penali nei quali l'interessato partecipa come parte civile o rende testimonianza; la conclusione di un singolo processo non dimostra di per sé il venir meno del pericolo.
  • La finalità delle misure di protezione del testimone di giustizia non si esaurisce nell'assicurare la genuina acquisizione della testimonianza, ma comprende la tutela dell'incolumità personale del testimone e dei suoi familiari, anche dopo la definizione del procedimento nel quale la dichiarazione è stata resa.
  • L'omessa considerazione di un procedimento penale ancora pendente, rilevante per la valutazione dell'esposizione al rischio, determina incompletezza dell'istruttoria e può rendere irragionevole la decisione di riduzione della misura tutoria.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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