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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17619/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze dedotte non erano esperibili contro una sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo le comunicazioni di cancelleria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni sei e mesi otto di reclusione per delitti di corruzione e falso, resi oggetto di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 129 c.p.p. e vizi di motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure non sono proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., richiamando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha inoltre ricordato che nel concordato con rinuncia ai motivi di appello il giudice di appello deve controllare la correttezza giuridica dell'accordo e la congruità della pena entro i limiti di legge, operazione che nel caso risultava svolta.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello con rinuncia ai motivi: le parti concordano sulla qualificazione giuridica delle condotte e sull'entità della pena; il giudice controlla correttezza giuridica e congruità dell'accordo entro i limiti di legge.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Le censure dedotte non sono esperibili contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con conseguente inammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente, ma non ritenuta utilmente deducibile nel caso di specie contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 154-ter disp. att. c.p.p.

    Richiamato per le comunicazioni di cancelleria conseguenti alla decisione.

  • art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamato quale intervento di novella dell'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. non sono proponibili motivi di ricorso incompatibili con la struttura dell'accordo, essendo il sindacato di legittimità limitato nei termini previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Nel concordato in appello con rinuncia ai motivi, il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena richiesta, nonché il rispetto dei parametri legali dell'accordo tra le parti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Le doglianze incentrate su violazione dell'art. 129 c.p.p. e su vizi di motivazione non sono di per sé esperibili se formulate contro una decisione adottata all'esito del concordato in appello disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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