Cassazione Penale, Sentenza n. 42598/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Francesco e Giuseppe Belfiore contestavano la mancata valutazione delle conseguenze delle assoluzioni precedenti e la carenza di gravità indiziaria e di prova dell'aggravante mafiosa, nonché l'insussistenza del pericolo di reiterazione (tenuto conto del tempo trascorso e dei precedenti anagrafici e penali). Giuseppe contestava inoltre la mancata applicazione dell'art. 297 c.p.p. per connessione con procedimento pendente a Livorno. Buondonno deduceva l'irrilevanza del cd. "tempo silente" rispetto a fatti anteriori al 2016 e contestava la recente valorizzazione di uno scambio di messaggi (17/4/2023) come indice di attualità del pericolo.
La decisione
La Corte rigetta tutti i ricorsi. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sulla gravità indiziaria e sulla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in relazione alla condotta estorsiva contestata, valorizzando origine familiare 'ndranghetistica e il contesto ambientale, nonché le intercettazioni e le dichiarazioni di Vavalà. Ha altresì confermato le esigenze cautelari: per Francesco il ritrovamento di armi e munizioni; per Giuseppe la sentenza Aemilia e i contatti con ambienti criminali e indagini pendenti. Ha escluso la connessione qualificata con il procedimento di Livorno ai sensi dell'art. 297 c.p.p. per diversa finalità dell'associazione (evasione fiscale) e per mancata conoscenza consolidata dei fatti al tempo del rinvio a giudizio. Per Buondonno il Collegio ha ritenuto insuperata la presunzione cautelare, valorizzando precedenti e il contatto del 17/4/2023. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e sono disposti gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 c.p.
La Corte ha ritenuto che la condotta estorsiva contestata presenti gli elementi di gravità indiziaria e sia stata realizzata con modalità riconducibili al "metodo mafioso"; la valutazione dell'aggravante tiene conto del contesto familiare e territoriale e non è esclusa dall'atteggiamento dialettico della vittima
art. 416-bis c.p.
Il reato di associazione mafiosa è richiamato per l'impianto accusatorio generale (in particolare per Buondonno e per la qualificazione del contesto), e la Corte conferma che elementi storici e collegamenti con consorterie possono contribuire alla qualificazione mafiosa delle condotte
art. 297 c.p.p.
La Corte ha escluso la connessione qualificata tra il procedimento in esame e quello di Livorno perché le associazioni confuse nei due procedimenti hanno diversa finalità (reati di evasione fiscale vs reati estorsivi) e perché non era dimostrata la conoscenza consolidata dei fatti al momento del rinvio a giudizio a Livorno
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposto l'adempimento di cancelleria previsto dalla norma a seguito del rigetto dei ricorsi
Massime di principio
- La valutazione della gravità indiziaria in Cassazione è limitata: non si riforma il giudizio del merito se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere ritenuta anche valorizzando l'origine familiare, il contesto territoriale e le dinamiche relazionali; l'atteggiamento "dialettico" della vittima non esclude di per sé la natura intimidatoria e mafiosa della condotta
- Il "tempo silente" non annulla automaticamente le esigenze cautelari: elementi successivi (contatti recenti, ritrovamento di armi, condanne intervenute, nuovi indizi) possono legittimare la conferma delle misure
- Per ottenere la connessione tra procedimenti ai sensi dell'art. 297 c.p.p. è necessario dimostrare identità o forte sovrapposizione di oggetto e conoscenza dei fatti; finalità diverse dell'associazione (es. evasione fiscale vs attività estorsive) ostano alla connessione qualificata
- Il dissenso rispetto a valutazioni probatorie fondate su captazioni, dichiarazioni di testimoni e contesto storicizzato è difficilmente accolto in Cassazione se il giudice di merito ha fornito motivazione adeguata
- La presenza di precedenti penali significativi, condanne recenti o il ritrovamento di armi/munizioni costituiscono elementi rilevanti per fondare il pericolo di reiterazione e la permanenza delle esigenze cautelari
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