Sentenza n. 560/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Lavoro, n. 833/2024 del 21 ottobre 2024, emessa nel giudizio R.G. n. 319/2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 833/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per la formazione per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario di Cassino, Sezione Lavoro, n. 833/2024, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per la formazione e condannato il Ministero alla corresponsione del beneficio nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico, per complessivi 1.500 euro, oltre accessori. La sentenza era stata notificata ai fini esecutivi il 13 dicembre 2024; il passaggio in giudicato era stato attestato dall'ufficio competente il 7 agosto 2025. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di puro stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento. Il giudice ha verificato la competenza del TAR, il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'obbligo ineseguito grava sulla pubblica amministrazione. Poiché il Ministero non ha fornito alcuna prova dell'adempimento, il Tribunale ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino, riconoscendo alla ricorrente il beneficio nelle modalità e nella misura stabilite dal giudicato, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone, o altro funzionario delegato, quale commissario ad acta, da attivare su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni; il relativo compenso, liquidato in 1.000 euro salvo conguaglio, è posto a carico del Ministero. L'Amministrazione è stata altresì condannata al pagamento di 1.000 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza consente di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il provvedimento da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È individuato come competente il TAR secondo le regole applicabili all'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per assicurare l'esecuzione della pronuncia in caso di mancata ottemperanza dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando esse impongono un obbligo di conformazione a carico della pubblica amministrazione.
- La verifica del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e del decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione costituisce presupposto di ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza di tale dimostrazione, il ricorso è fondato e il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine ultimativo.
- In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'attivazione a un'istanza della parte e ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
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