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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15422/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla stabilizzazione di un gruppo di lavoratori socialmente utili presso un consorzio di comuni, con decorrenza 10 febbraio 2012, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato inquadrati nel CCNL autonomie locali. Poco dopo, il consorzio ha annullato in autotutela la procedura e i contratti, qualificandoli nulli per violazione di norme imperative sulla spesa del personale, per mancanza di copertura finanziaria, per inosservanza dell'art. 33 d.lgs. 165/2001 e per la stipulazione da parte di un soggetto ritenuto non legittimato. I lavoratori hanno chiesto l'accertamento della nullità/illegittimità/inefficacia o annullamento del provvedimento espulsivo, la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni o, in subordine, il risarcimento dei danni per omessa attivazione della procedura di collocamento in disponibilità. In primo grado era stato riconosciuto un danno risarcitorio parametrato a 15 mensilità; in appello la domanda era stata respinta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, sostenendo che la copertura finanziaria esistesse al momento della risoluzione; 2) violazione dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 165/2001, dell'art. 12 preleggi, dell'art. 3 l. 604/1966, del principio di immutabilità dei motivi del licenziamento e delle norme sul potere di autotutela, nonché dell'art. 31 d.lgs. 267/2000, per errata qualificazione della procedura di stabilizzazione; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 2697 c.c., nonché dell'art. 2043 c.c. e dei criteri di liquidazione del danno, per il mancato riconoscimento della responsabilità del consorzio e dei danni allegati e non contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la sentenza d'appello aveva spiegato in modo sufficiente il vizio genetico della procedura di stabilizzazione, avvenuta senza copertura finanziaria e in violazione dei vincoli normativi sulla programmazione e sulla spesa del personale; la successiva autotutela non sanava il vizio originario, ma rilevava solo ai fini del diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese ex art. 2126 c.c. La Corte ha chiarito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la pubblica amministrazione può utilizzare gli strumenti civilistici del datore di lavoro privato, compresa la nullità del contratto, e che le stabilizzazioni sono possibili solo nei limiti delle disponibilità finanziarie e della programmazione triennale del fabbisogno, con esclusione di un diritto soggettivo alla stabilizzazione o a una proroga in assenza dei presupposti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata: mancava prova di un illecito e di un danno risarcibile, e non era configurabile una responsabilità contrattuale per omessa stabilizzazione né una responsabilità aquiliana da atto lecito. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze di ricorso sono state esaminate nei limiti dei vizi denunciati; il terzo motivo è stato ritenuto non autosufficiente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2126 c.c.

    Il rapporto di lavoro nullo o annullato produce effetti per il periodo in cui ha avuto esecuzione, con diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese, senza sanatoria ex post del vizio originario.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per contrarietà a norme imperative si applica anche al contratto di lavoro.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    La violazione di norme imperative in materia di assunzione e impiego nel pubblico impiego privatizzato non comporta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

  • art. 33 d.lgs. 165/2001

    Le stabilizzazioni e gli atti connessi devono confrontarsi con la disciplina sul contenimento della spesa e con i presupposti organizzativi e finanziari dell'ente.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dai ricorrenti per l'interpretazione della disciplina applicabile alla procedura di stabilizzazione.

  • art. 3 L. 604/1966

    Invocato dai ricorrenti in relazione all'immutabilità dei motivi del licenziamento.

  • art. 31 d.lgs. 267/2000

    Invocato dai ricorrenti per sostenere una diversa disciplina della procedura rispetto agli enti locali.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare omessa pronuncia o ultrapetizione sul profilo risarcitorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle allegazioni e alla non contestazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare il riparto e l'assolvimento dell'onere della prova sul danno e sulla responsabilità.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana è esclusa in mancanza di un fatto illecito e del relativo nesso causale con il danno lamentato.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2056 c.c.

    Invocato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

  • artt. 35 e 36 Cost.

    Richiamati in giurisprudenza per ribadire la tutela retributiva dei rapporti di fatto, pur in presenza di nullità dell'assunzione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, le stabilizzazioni di personale sono legittime solo se effettuate nei limiti delle disponibilità finanziarie, della dotazione organica e della programmazione triennale del fabbisogno; in mancanza dei presupposti non sorge un diritto soggettivo alla stabilizzazione.
  • La nullità originaria di una procedura di assunzione o stabilizzazione per violazione di norme imperative non è sanata dal successivo intervento di autotutela; tale intervento rileva solo per gli effetti del rapporto già eseguito.
  • Nel rapporto di lavoro nullo o annullato, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese ai sensi dell'art. 2126 c.c., ma non può pretendere la costituzione o conservazione di un rapporto a tempo indeterminato in assenza dei presupposti legali.
  • Nel pubblico impiego privatizzato la pubblica amministrazione opera, per i profili del rapporto di lavoro, con gli strumenti del datore di lavoro privato, compresa la possibilità di far valere la nullità del contratto per violazione di norme imperative.
  • La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione non può essere affermata in astratto: occorre allegare e provare un comportamento illecito, un danno e il nesso causale; in difetto di fatto illecito non è configurabile responsabilità aquiliana per il solo annullamento di un atto illegittimo.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoProve
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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