Cassazione Penale, Sentenza n. 1154/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: 1) violazione di norme processuali per aver utilizzato dalla Corte di appello, ai fini decisori, un'ordinanza di custodia cautelare emessa in altro procedimento penale; 2) violazione dell'art. 603 c.p.p., perché la Corte avrebbe acquisito l'ordinanza senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; 3) errata applicazione della legge penale (art. 157 c.p.), sostenendo che la consumazione del reato andrebbe retrodatata al 20/02/2013 in quanto i fatti successivi sarebbero oggetto di altro procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti generici (mancanza di indicazione dei fatti o della concreta utilizzazione dell'ordinanza e mancanza di specificazione dell'incidenza sull'impianto probatorio) e, con riferimento all'art. 603 c.p.p., il motivo è stato anche considerato manifestamente infondato perché l'acquisizione di documenti in appello, nel rispetto del contraddittorio, non richiede necessariamente la rinnovazione del dibattimento. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la pendenza di altro procedimento non retrodata il tempus commissi delicti e non altera la determinazione della consumazione del reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'acquisizione di documenti in sede di appello possa avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio senza che ciò imponga automaticamente la rinnovazione del dibattimento; pertanto la mancata rinnovazione non costituisce di per sé vizio quando l'atto è stato acquisito regolarmente.
art. 157 cod. pen.
La Corte ha considerato infondato il rilievo che la pendenza di altro procedimento retrodaterebbe la consumazione del reato: la presenza di un procedimento parallelo non altera il tempus commissi delicti e, se necessario, si devono utilizzare gli strumenti processuali per evitare duplicazioni (es. richiesta di archiviazione o altre misure).
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata come norma sanzionatoria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e delle spese processuali.
Giurisprudenza di Cassazione citata (Sez. 2 n. 7986/2016; Sez. 5 n. 31823/2020; Sez. U n. 33748/2005; Sez. 3 n. 34949/2020)
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005; Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020
Ribadito il principio secondo cui, quando si censura l'utilizzabilità di un elemento di prova, il ricorrente deve documentare l'incidenza dell'eventuale esclusione sull'insieme probatorio (prova di resistenza); inoltre consolidata la nozione che l'acquisizione documentale in appello è ammessa se rispettato il contraddittorio.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione che contesti l'utilizzabilità di atti provenienti da altro procedimento deve specificare quali fatti contiene l'atto, come è stato concretamente utilizzato in decisione e quale sarebbe l'incidenza della sua esclusione sull'insieme probatorio; altrimenti è inammissibile per genericità.
- In sede di appello l'acquisizione di documenti non richiede automaticamente la rinnovazione del dibattimento: è essenziale il rispetto del principio del contraddittorio; la rinnovazione è necessaria solo in casi specifici e non come regola assoluta.
- La pendenza di un altro procedimento penale non retrodata la consumazione del reato nel giudizio impugnato; per evitare duplicazioni o contrasto tra pronunce si utilizzano strumenti procedurali (es. istanze di riunione o richieste di archiviazione) e non si altera il tempus commissi delicti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) nonché l'obbligo di rifondere le spese delle parti costituite; pertanto va valutata attentamente l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
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