Cassazione Civile, Ordinanza n. 24167/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata e della mancanza di diniego nei termini, rilevando che ciò comportava l'estinzione del giudizio. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo di cassazione e ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate, in applicazione dell'art. 5, comma 5, della l. n. 130/2022.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna che, in sede di rinvio dopo precedente intervento della Corte di cassazione, aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente e aveva quindi annullato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha depositato memoria deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 5 della l. n. 130/2022, di avere versato integralmente quanto dovuto in unica soluzione e di non avere ricevuto, entro il termine indicato, alcun diniego da parte dell'Agenzia, producendo la relativa documentazione.
Norme richiamate
art. 5 l. n. 130/2022
La presentazione della domanda di definizione agevolata della lite fiscale pendente, unitamente al pagamento dovuto e in assenza di diniego entro il termine previsto, determina l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la lite fiscale rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge e la parte interessata dimostra di avere presentato tempestivamente l'istanza e di avere eseguito il versamento dovuto, l'assenza di un diniego dell'Amministrazione entro il termine legale impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
- In presenza dei presupposti normativamente richiesti per la definizione agevolata della controversia tributaria, il giudice di legittimità non decide il ricorso nel merito, ma prende atto dell'intervenuta estinzione del processo.
- L'effetto estintivo della definizione agevolata comporta che le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
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