Ordinanza n. 1363/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, di cui al n. R.G. 6223 del 2024, per l’annullamento, e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare: - in parte qua, dell’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato, laddove non figura il nominativo della parte ricorrente; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di inidoneità della parte ricorrente; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 59/100, inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati da Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti, rispettivamente, la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - del verbale d’aula della prova sostenuta in data 06.05.2024 presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 08.06.2023 n. 107; - dei provvedimenti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata organizzata la prova in parola e delegata a Formez PA la gestione delle operazioni selettive nonché ogni altra attività di supporto per l’espletamento della procedura; - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata dell’intera procedura selettiva, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati; - dell’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 46322 del 05.04.2024 (pubblicato in pari data sul portale Inpa), recante comunicazione della data e delle modalità di svolgimento della prova scritta per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui è causa; - ove occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente; - nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198 conv. con L. 24.02.2023 n. 14; - conseguentemente, per la condanna, anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione della parte ricorrente al corso intensivo di formazione di cui è causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti di cui al n. R.G. 6223 del 2024, proposti da PELUSO MARIA CARMINA il 12\06\2024, per l’annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica: - dell’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10.06.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPA), recante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del provvedimento direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 76336 del 29.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante rettifica in autotutela degli esiti della prova scritta a seguito dell’accertamento circa l’erroneità di un quesito, nonché del relativo elenco allegato; - nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti di cui al n. R.G. 6223 del 2024 proposti da PELUSO MARIA CARMINA il 24\10\2024, per l’annullamento e/o la riforma: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente; - nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198 conv. con L. 24.02.2023 n. 14; - e, conseguentemente, per la condanna, anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione della parte ricorrente al corso intensivo di formazione di cui è causa. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, di cui al n. R.G. n. 772 del 2026, per l’annullamento, e/o la riforma: - del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall'art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente; - e per l'accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all'art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198 conv. con L. 24.02.2023 n. 14; - conseguentemente, per la condanna, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre l'ammissione della parte ricorrente al corso intensivo di formazione di cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esiti della prova scritta e successivi atti di rettifica e formazione della graduatoria nazionale relativi alla procedura per l’accesso al corso intensivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, nonché la graduatoria successivamente rettificata
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli esiti della prova scritta sostenuta il 6 maggio 2024 per l’accesso al corso intensivo di formazione previsto dall’art. 5, commi 11 quinquies e seguenti, del d.l. n. 198/2022, lamentando la propria esclusione dalla graduatoria e l’attribuzione del punteggio di 59/100, inferiore alla soglia prevista dalla lex specialis. Sono stati impugnati anche gli atti di approvazione e correzione degli elaborati, il giudizio di inidoneità, i quesiti e le relative risposte, la validazione degli stessi, il verbale d’aula, l’organizzazione della prova, la delega a Formez PA, il software utilizzato per la prova e la correzione, nonché il decreto di rettifica degli esiti conseguente all’accertamento dell’erroneità di un quesito e gli atti di approvazione e rettifica della graduatoria nazionale. La ricorrente ha chiesto inoltre l’accertamento del diritto a partecipare al corso intensivo e la condanna delle amministrazioni all’ammissione. Con memoria del 9 luglio 2026 ha chiesto la riunione con un autonomo ricorso, avente a oggetto l’ultima rettifica della medesima graduatoria, e l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure relative alla prova, ai quesiti, al punteggio, agli algoritmi, agli atti di rettifica o alla graduatoria. Ha rilevato la connessione soggettiva e oggettiva tra i giudizi n. R.G. 6223/2024 e n. R.G. 772/2026, entrambi promossi dalla medesima candidata e riferiti alla stessa procedura concorsuale, e ne ha disposto la riunione ai sensi dell’art. 70 c.p.a. Poiché i ricorsi e i motivi aggiunti erano stati notificati a un solo potenziale controinteressato, il Collegio ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indicati nelle graduatorie impugnate. Considerato l’elevato numero dei destinatari, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prescrivendo il contenuto dell’avviso, la pubblicazione integrale degli atti processuali e dell’ordinanza, la permanenza online della documentazione sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado e il rilascio di un’attestazione alla ricorrente. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del gravame. È stata revocata l’udienza del 22 settembre 2026 ed è stata fissata la trattazione congiunta all’udienza pubblica del 17 dicembre 2026. L’Amministrazione è stata ordinata di eseguire l’ordinanza.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato in presenza di connessione soggettiva e oggettiva tra due giudizi relativi alla medesima procedura concorsuale.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso non è stato notificato a tutti i controinteressati necessari.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base normativa per le modalità di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È richiamato per autorizzare la notificazione per pubblici proclami con modalità idonee in ragione dell’elevato numero dei destinatari.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato insieme agli artt. 49 e 52 c.p.a. per disciplinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
art. 5, commi 11 quinquies e seguenti, d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con l. 24.02.2023 n. 14
Costituisce la base normativa della procedura per l’accesso al corso intensivo di formazione connesso al concorso per dirigenti scolastici; nel provvedimento è richiamato quale oggetto sostanziale dei giudizi, senza decisione sul merito della relativa disciplina.
D.M. 08.06.2023 n. 107
Regola l’attuazione della procedura concorsuale e del corso intensivo di formazione oggetto dei giudizi; il TAR non ne valuta in questa ordinanza la legittimità sostanziale.
Massime di principio
- Quando due giudizi presentano identità della parte ricorrente e connessione oggettiva perché riguardano la medesima procedura amministrativa e atti successivi o collegati, il giudice amministrativo può disporne la riunione ai sensi dell’art. 70 c.p.a., anche per assicurare una trattazione coordinata delle impugnazioni.
- Nel giudizio amministrativo, quando la domanda mira alla modifica o all’annullamento di graduatorie e gli atti impugnati incidono sulla posizione di una pluralità elevata di soggetti, tutti i destinatari potenzialmente controinteressati devono essere coinvolti nel processo mediante integrazione del contraddittorio.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata in presenza di un numero particolarmente elevato di potenziali controinteressati, purché siano garantite forme di pubblicità idonee, tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli atti processuali, dell’indicazione dei destinatari e delle informazioni essenziali sul giudizio.
- Quando il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, il termine assegnato per la pubblicazione e quello successivo per il deposito della prova dell’adempimento possono essere qualificati come perentori; l’inosservanza può comportare l’improcedibilità del ricorso.
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