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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24778/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza che aveva derubricato il reato da estorsione (art. 629 c.p.) a esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza o minaccia alla persona (art. 393 c.p.). Musella denuncia errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in particolare rispetto alla sussistenza del requisito della violenza e alla ricorrenza del concorso di persone (art. 110 c.p.). Sorrentino deduce (1) violazione di legge processuale (art. 546 c.p.p.) per mancata motivazione su identificazione e ruolo nel concorso e (2) errata qualificazione giuridica: a suo avviso il fatto sarebbe stato esercizio arbitrario mediante violenza sulle cose (art. 392 c.p.), perché le minacce avevano ad oggetto la merce.

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi infondati e li ha dichiarati inammissibili/respinti. Ha confermato la derubricazione a art. 393 c.p., ritenendo provate le minacce dirette a Lanza (sebbene riferite alla merce) e dunque la sussistenza della minaccia/violenza alla persona. Ha giudicato congrua la motivazione sulla partecipazione di entrambi gli imputati e sufficiente la ricostruzione di primo grado per stabilire il concorso di persone (anche come concorso morale con contributo causale). Ha escluso la configurabilità dell'art. 392 c.p. perché non è emersa alcuna alterazione dello stato dei luoghi o violenza sulle cose: le minacce, benché riguardanti i beni, erano rivolte alla persona. Ha richiamato il criterio delle Sezioni Unite (Filardo) che distingue estorsione ed esercizio arbitrario per l'elemento psicologico (consapevolezza dell'ingiustizia). Per questi motivi i ricorsi sono respinti e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e alla somma indicata (euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre altre somme ritenute eque ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    La fattispecie originaria contestata; la Corte ha ritenuto che mancasse l'elemento soggettivo della piena consapevolezza dell'ingiustizia necessario per l'estorsione, giustificando la derubricazione

  • art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona)

    Qualificazione definitiva adottata: il reato è stato considerato esercizio arbitrario in quanto l'agente perseguiva un profitto sorretto dalla convinzione (anche se errata) di avere un diritto, e le minacce rivolte alla merce sono state ritenute minacce alla persona

  • art. 392 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose)

    Non applicata: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violenza sulle cose né alterazione dello stato dei luoghi; dunque le minacce concernenti la merce restano rivolte alla persona e non integrano l'art. 392

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone)

    Il concorso è stato riconosciuto anche in forma morale quando la presenza e il comportamento degli imputati hanno dato un contributo causale essenziale alla realizzazione del reato

  • art. 546 cod. proc. pen. (motivazione della decisione in grado di appello e questioni suscettibili di valutazione)

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale dell'appello sia proporzionato alla specificità e fondatezza dei motivi e che, nel caso di doppia conforme, la motivazione resa fosse adeguata e non viziata

  • art. 616 cod. proc. pen. (sanzioni accessorie e somme da versare alla Cassa delle ammende)

    Applicato per disporre il versamento di somme ritenute eque in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti

  • Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo, Rv. 280027)

    i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia

    Il principio è stato fatto proprio dalla Corte: la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario dipende dall'elemento psicologico (consapevolezza dell'ingiustizia vs convinzione di diritto)

Massime di principio

  • La derubricazione da estorsione ad esercizio arbitrario dipende prevalentemente dall'elemento psicologico: se l'agente crede (anche erroneamente) di avere un diritto si configura art. 393, se ha piena consapevolezza dell'ingiustizia si configura l'estorsione (art. 629)
  • Le minacce dirette alla persona restano rilevanti anche se il contenuto minaccioso riguarda la merce: la minaccia di asportare o distruggere beni può integrare violenza o minaccia alla persona se è rivolta a costringerla
  • L'art. 392 (violenza sulle cose) richiede elementi concreti di violenza o alterazione delle cose; l'asserita minaccia verso i beni non basta se non vi è prova di un'azione o di una disturbazione effettiva sulle cose
  • La presenza fisica o il comportamento di più soggetti può integrare il concorso di persone anche in forma morale quando ciascuno abbia dato un contributo causale essenziale alla commissione del reato
  • In sede di appello l'onere di motivazione del giudice è commisurato alla specificità dei motivi di impugnazione e, nel caso di decisioni conformi tra primo e secondo grado, la motivazione può ritenersi adeguata salvo vizi di manifesta illogicità
  • Per contestare l'identificazione di un imputato in appellazione occorre fornire elementi nuovi o specifici che rendano manifestamente insufficiente la motivazione di merito; la mera affermazione di mancato riconoscimento della persona offesa non è necessariamente sufficiente

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