Cassazione Civile, Ordinanza n. 30383/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di una persona fisica che aveva prestato fideiussione, in parte quando era amministratrice della società garantita e in parte successivamente, per il debito della società poi fallita. L’opponente chiedeva la liberazione dalla garanzia deducendo: incompetenza territoriale del giudice per applicazione del foro del consumatore; inefficacia della fideiussione e liberazione ex art. 1956 c.c. per concessione abusiva di nuovo credito senza sua autorizzazione nonostante il peggioramento della situazione economica della debitrice; erroneo rigetto della prova testimoniale diretta a dimostrare che il rapporto di garanzia era stato limitato ad alcune esposizioni; omessa pronuncia sulla nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust, perché contenente clausole corrispondenti allo schema ABI ritenuto illecito dalla Banca d’Italia. La Corte d’appello aveva respinto le doglianze e la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, riproponendo le stesse questioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura, formalmente proposta come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto in ordine alla qualifica di consumatore della fideiussore, questione riservata al giudice di merito e comunque risolta con motivazione coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza UE e di legittimità. Sul secondo motivo ha affermato che la ricorrente contestava solo la valutazione del materiale probatorio circa la conoscenza della situazione economica della società garantita, attività non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale. Sul terzo motivo ha rilevato il difetto di specificità e autosufficienza, perché non erano riprodotti compiutamente i motivi d’appello e non era dimostrata la decisività della prova testimoniale; ha inoltre osservato che, in ogni caso, il divieto di prova testimoniale di patti aggiunti o contrari opera rispetto alla fideiussione qualificata come contratto. Sul quarto motivo ha escluso sia l’omessa pronuncia utile a fini di cassazione, sia il rilievo officioso della nullità in mancanza, nel giudizio di merito, della necessaria allegazione e prova dei presupposti fattuali: natura omnibus della fideiussione, epoca di stipula, contenuto delle clausole, produzione del provvedimento della Banca d’Italia e del modello ABI. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con riferimento al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 3 e 33, comma 2, lett. u), Codice del consumo
La qualifica di consumatore del fideiussore va valutata in concreto, con riferimento alla sua posizione e allo scopo della garanzia, senza automatismi derivanti dalla qualità del debitore principale.
art. 28 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul foro competente, ma la Corte non accoglie la censura perché diretta a rimettere in discussione l'accertamento di merito.
art. 1956 c.c.
Il fideiussore che invochi la liberazione deve provare i presupposti della norma; la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore può escludere la necessità di una specifica autorizzazione.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Richiamati dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa una violazione di legge bensì una contestazione di merito sulla prova della consapevolezza del peggioramento economico del debitore.
art. 2722 c.c.
Il divieto di prova testimoniale di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento non è eluso dalla tesi della natura unilaterale della fideiussione, poiché la fideiussione è considerata un contratto.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Richiamato per le istanze istruttorie formulate in fase di trattazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le doglianze prospettate come violazione di legge o nullità sono state ritenute in realtà dirette a contestare l'accertamento di fatto o inammissibili per difetto di specificità.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è rilevante solo se la questione e i suoi presupposti risultano ritualmente introdotti e specificamente riprodotti nel ricorso.
art. 1419 c.c.
Le clausole nulle in un contratto di fideiussione 'a valle' dell'intesa anticoncorrenziale comportano nullità parziale, salvo prova di una diversa volontà delle parti idonea a estendere la nullità all'intero contratto.
art. 1957 c.c.
La questione della sua eventuale rinuncia o estinzione della garanzia non consente il rilievo officioso di effetti non più deducibili se la preclusione è già maturata.
D.M. 12 luglio 2012, n. 140
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese.
D.L. n. 99/2017
Richiamato per il contesto della successione nel credito a favore del soggetto intervenuto.
D.M. 22.2.2018
Richiamato per la costituzione del patrimonio destinato 'Gruppo Veneto'.
Provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005
Rileva per l'accertamento antitrust relativo allo schema ABI di fideiussione omnibus; non è sufficiente invocarlo come fatto notorio senza produrlo e senza allegare i presupposti fattuali necessari.
Massime di principio
- Nel contratto di fideiussione, la qualifica di consumatore del fideiussore va accertata in concreto, verificando se la garanzia sia stata prestata per fini estranei all'attività professionale del garante e senza un collegamento funzionale con la società debitrice; non opera alcun automatismo per il solo fatto che il debitore principale sia un'impresa.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto: se la decisione di merito ha accertato, con motivazione congrua, la consapevolezza del fideiussore sulle condizioni economiche del debitore o la sua ingerenza nella società, la questione resta insindacabile in cassazione salvo i limiti del vizio motivazionale.
- Ai fini dell'art. 1956 c.c., il fideiussore che chieda la liberazione deve allegare e provare i presupposti della responsabilità del creditore; la prova della conoscenza comune o presumibile del peggioramento economico del debitore può escludere la necessità di una specifica autorizzazione.
- L'omessa ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica in modo specifico il mezzo istruttorio, il suo contenuto, la decisività della prova e il nesso causale tra l'errore e una decisione diversa; altrimenti la censura è inammissibile.
- Il divieto di prova testimoniale di patti aggiunti o contrari al documento opera anche rispetto alla fideiussione, poiché essa è qualificata come contratto e non può essere assimilata, per sottrarla al divieto, a una mera dichiarazione unilaterale.
- La nullità 'a valle' di una fideiussione conforme allo schema ABI può essere rilevata d'ufficio solo se nel giudizio di merito risultano allegati e provati i fatti costitutivi necessari: natura omnibus della garanzia, epoca di stipula, contenuto e coincidenza delle clausole con lo schema censurato e produzione del provvedimento della Banca d'Italia; non basta invocare il provvedimento come fatto notorio.
- La nullità parziale di una fideiussione conforme a intese anticoncorrenziali non si estende automaticamente all'intero contratto: l'estensione richiede la prova che, senza le clausole colpite, le parti non avrebbero concluso l'accordo.
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