Sentenza n. 979/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento o recupero di rifiuti abbandonati ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Assemini le ha imposto, entro 180 giorni, la rimozione dei rifiuti abbandonati e il loro smaltimento o recupero, nonché gli atti istruttori presupposti, tra cui una nota del Corpo Forestale, una relazione di sopralluogo della Città Metropolitana e la comunicazione di avvio del procedimento. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, unitamente a difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sviamento. In particolare, ha contestato l'utilizzabilità nei suoi confronti di una sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non essendo stata parte del procedimento penale; ha negato che gli atti penali e amministrativi richiamati dimostrassero l'abbandono di rifiuti a essa riconducibili; ha lamentato l'assenza di accertamenti specifici sulla quantità, qualità, provenienza e ubicazione dei materiali, nonché sulla loro riconducibilità al proprio ciclo produttivo. Ha inoltre contestato che il sopralluogo della Città Metropolitana fosse stato svolto senza contraddittorio e che le fotografie e la relazione tecnica dei consulenti del pubblico ministero consentissero di identificare rifiuti imputabili alla società. Ha rilevato, infine, che una successiva nota della Città Metropolitana non aveva evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per i fluoruri. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10 e dell'art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990, nonché del principio del giusto procedimento, sostenendo che le osservazioni procedimentali presentate il 4 agosto 2025 erano state disattese con una motivazione meramente apparente e senza un effettivo confronto sulle contestazioni tecniche.
La decisione
Il TAR ha pronunciato sentenza non definitiva, riservando ogni ulteriore decisione in rito e nel merito. In via preliminare ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di un controinteressato, poiché era pacifico che non fosse proprietario dei terreni oggetto dell'ordinanza. Quanto alla domanda principale, il Collegio ha ritenuto non ancora risolutivi gli elementi acquisiti, rilevando la necessità di accertare sia l'effettiva entità e natura dei materiali presenti sui terreni sia la loro riconducibilità all'attività della società, che non è proprietaria delle aree. Ha quindi disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., da svolgersi in contraddittorio con la ricorrente mediante sopralluogo e documentazione anche fotografica. Il collegio verificatore dovrà accertare la presenza, entità, ubicazione e natura dei rifiuti eventualmente rinvenuti; verificare, con specifico riguardo ai cumuli di terra, se siano estranei alle aree di reperimento e quindi qualificabili come rifiuti; e stabilire se i rifiuti siano riconducibili, per caratteristiche fisiche o chimiche, al ciclo produttivo della società. Il collegio, composto da tre professionisti, dovrà essere nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Sono stati disciplinati i termini per l'avviso delle operazioni, la nomina dei tecnici di parte, il deposito della relazione preliminare e finale e la formulazione delle osservazioni. È stato posto a carico della ricorrente un anticipo di 5.000 euro per il compenso del collegio verificatore, con riserva sulla definitiva regolazione delle spese. La causa è stata rinviata all'udienza del 27 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
rimozione dei rifiuti abbandonati e smaltimento e/o recupero degli stessi nei modi di legge
La responsabilità posta a fondamento dell'ordinanza richiede un accertamento effettivo della presenza dei rifiuti e della loro riconducibilità al soggetto destinatario dell'ordine, soprattutto quando questi non è proprietario delle aree.
art. 66 c.p.a.
disporre attività istruttoria nella forma della verificazione
La verificazione può essere disposta per acquisire, mediante un accertamento tecnico svolto in contraddittorio, gli elementi necessari a stabilire la natura dei materiali e la loro riconducibilità all'attività del destinatario del provvedimento.
art. 64, comma 4, c.p.a.
il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla condotta delle suddette amministrazioni
La mancata collaborazione delle amministrazioni con il verificatore può essere valutata dal giudice quale argomento di prova e può incidere sulla liquidazione delle spese.
artt. 3 e 10 l. 241/1990
nessun riscontro di natura tecnica rispetto a quanto accertato dalla Polizia Giudiziaria e di soggetti ausiliari della medesima
La motivazione del provvedimento deve confrontarsi con le osservazioni procedimentali rilevanti del destinatario; nel caso concreto, la sufficienza di tale confronto è stata lasciata impregiudicata in attesa dell'istruttoria tecnica.
art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990
La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e difensive, ma la sentenza non formula una decisione definitiva sulla relativa violazione.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La ricorrente ne ha invocato l'applicazione per contestare l'utilizzabilità della sentenza di patteggiamento nei suoi confronti; il TAR non ha definito in via conclusiva tale questione.
Massime di principio
- L'ordine di rimozione dei rifiuti adottato ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 nei confronti di un soggetto non proprietario dell'area presuppone l'accertamento concreto sia dell'esistenza e della natura dei materiali come rifiuti sia della loro riconducibilità, anche causale, alla condotta o all'attività del destinatario.
- Quando gli elementi acquisiti dall'amministrazione non consentono di stabilire con sufficiente certezza la natura dei materiali e la loro riferibilità al destinatario dell'ordine di rimozione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a., da svolgersi in contraddittorio.
- La qualificazione come rifiuti di cumuli di terra richiede un accertamento sulle loro caratteristiche fisiche o chimiche e sulla loro eventuale estraneità rispetto alle aree di reperimento; la mera presenza di materiale sui terreni non è, da sola, sufficiente.
- La verificazione può essere finalizzata non solo ad accertare la presenza, quantità, ubicazione e natura dei materiali, ma anche a stabilire, sulla base delle loro caratteristiche fisiche o chimiche, la riconducibilità al ciclo produttivo del soggetto destinatario dell'ordinanza.
- La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e gli atti tecnici formati in un procedimento penale non esonerano l'amministrazione dall'accertamento specifico della responsabilità del destinatario dell'ordinanza di rimozione, quando questi non abbia partecipato a quel procedimento e contesti la riferibilità dei materiali.
- La mancata collaborazione delle amministrazioni alle operazioni di verificazione può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. quale argomento di prova e può rilevare anche nella regolazione delle spese.
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