Sentenza n. 14944/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 16 del 19 luglio 2023; nonché, per quanto occorrer possa, della relazione della Polizia Locale prot. 12663 del 17.7.2023, di contenuto sconosciuto e di cui si chiede la produzione in giudizio; nonché di tutti i provvedimenti connessi e/o consequenziali, se lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che limitava temporaneamente la velocità a 20 km/h e vietava il transito ai mezzi superiori a 10 metri sulla strada Piana Perina
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato l'ordinanza sindacale n. 16 del 19 luglio 2023, nonché, per quanto occorrente, la relazione della Polizia Locale e gli atti connessi e consequenziali. L'ordinanza prevedeva, in via provvisoria e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, la limitazione della velocità, l'interdizione al transito dei mezzi di lunghezza superiore a 10 metri e l'utilizzo di un'area di sosta alternativa per i mezzi impossibilitati a raggiungere il polo logistico. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché la controversia è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, affermando che il Comune aveva risolto la questione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione della difesa della ricorrente è stata ritenuta idonea a determinare l'improcedibilità, poiché, in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può decidere nel merito una controversia rispetto alla quale la parte dichiara di non avere più interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione del contegno processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato per le modalità di svolgimento dell'udienza mediante videoconferenza.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore, proveniente dalla parte ricorrente, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando evidenzia il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla pronuncia.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può definire nel merito una controversia rispetto alla quale la parte che ha proposto il ricorso abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il contegno processuale complessivo delle parti integri una giustificata ragione.
Come è indicizzato
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