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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37868/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 legge fall.), contestata per avere sottratto i libri e le scritture contabili con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori. Il ricorrente deduceva: 1) manifesta illogicità della motivazione e inversione dell'onere della prova, poiché la responsabilità sarebbe stata dedotta dalla semplice irrintracciabilità e dalla mancata consegna delle scritture; 2) travisamento della prova, atteso che le scritture sarebbero state consegnate dal rag. Girini a Stefano Gioacchini e non sarebbe provata la loro effettiva consegna a Volpini; 3) in subordine eccezione di prescrizione, posta in concreto al 3 marzo 2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello non avesse dedotto il dolo unicamente dalla mancata consegna delle scritture, ma dall'insieme delle circostanze (rapido avvicendamento di amministratori e di titolarità delle quote, consegna della contabilità a Gioacchini due giorni prima del passaggio di consegne, consistenza di debiti non ricostruibili e presenza in bilancio di poste inattendibili, trasferimento della sede in Germania come elemento indicativo di volontà di sottrarre la società agli accertamenti). Il motivo sul travisamento della prova è stato ritenuto manifestamente infondato per le stesse ragioni. L'eccezione di prescrizione è stata considerata irrilevante ai fini della decisione, essendo comunque collocata dopo la data della sentenza di appello; inoltre l'inammissibilità del ricorso impedisce di valutare fatti che maturano successivamente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    La sottrazione o la mancata conservazione delle scritture contabili integra bancarotta fraudolenta documentale quando, alla luce del complesso probatorio, emerga la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori; il dolo specifico può essere desunto da circostanze indirette e anomale nella gestione societaria.

  • art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; il tribunale di legittimità può equitativamente determinare l'entità della sanzione economica.

  • Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Sez. U., n. 12602/2015, dep. 2016, Rv. 266818

    Principio secondo cui, se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità rimane limitato all'accertamento della questione processuale relativa all'ammissibilità e non può decidere ulteriori questioni sostanziali che richiederebbero l'ammissione del gravame.

  • Corte Cost. 13/6/2000 n. 186

    Corte Cost. 13/6/2000 n. 186

    Giurisprudenza citata in relazione al principio della equitazione nella determinazione delle sanzioni per l'inammissibilità, a supporto della condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mera irrintracciabilità delle scritture non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore: i giudici possono inferire il dolo specifico dalla combinazione di indizi e anomalie (rapidi trasferimenti di quote, consegne 'last minute' della contabilità, elementi di bilancio incongruenti, trasferimento della sede all'estero).
  • Per impugnare efficacemente una sentenza in Cassazione è necessario confrontarsi in modo specifico e puntuale con il ragionamento motivazionale della corte di merito; censure generiche sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Se la parte eccepisce la prescrizione, tale eccezione deve essere tempestiva e collocata in modo che possa incidere sulle decisioni già rese; la prescrizione che maturi dopo la pronuncia impugnata non incide se il ricorso è inammissibile per vizi procedurali.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il giudice di legittimità si limita a valutare l'ammissibilità stessa e, se sussistono colpevoli carenze dell'impugnazione, può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme alla Cassa delle ammende.
  • Le deduzioni difensive basate su ricostruzioni alternative dei fatti (es. consegna delle scritture da parte di un precedente amministratore) devono essere corroborate da prove precise; l'esistenza di una catena di consegna 'circostanziale' spiegata in modo preciso può essere decisiva per contrastare l'inferenza del dolo.

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