Sentenza n. 384/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 273/2022 e della sentenza n. 1668/2018 del Tribunale di Castrovillari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza parziale al decreto ingiuntivo n. 273/2022 del Tribunale di Castrovillari, pronunciato in esecuzione della sentenza n. 1668/2018
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto con cui il Tribunale di Castrovillari aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di euro 15.066,05 per differenze retributive, oltre a euro 284,00 per spese di lite e accessori, in esecuzione di una precedente sentenza dello stesso Tribunale. A fronte della richiesta di pagamento, l'amministrazione è rimasta inerte. Dalla documentazione è emerso soltanto un pagamento parziale, pari a euro 2.920,99, accreditato nel cedolino di maggio 2023. La ricorrente ha quindi dedotto la mancata completa esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto l'ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e non integralmente adempiuta l'obbligazione pecuniaria. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, detraendo l'importo di euro 2.920,99 già corrisposto. Ha inoltre nominato sin d'ora, per l'eventuale protratta inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, o da un suo delegato, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ulteriore inadempimento. Le eventuali spese dell'attività commissariale sono state poste a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendo applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario rimasti ineseguiti dalla pubblica amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La disciplina sulle spese dell'attività del commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma introduttiva dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, relativo alle spese dell'attività commissariale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una pubblica amministrazione non abbia dato completa esecuzione, dopo il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, a un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal giudice ordinario per il pagamento di somme dovute.
- L'adempimento solo parziale dell'obbligazione pecuniaria risultante dal titolo giudiziale non esclude l'inottemperanza: il giudice deve ordinare il pagamento del residuo, detraendo le somme già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta condizionato all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato.
- La disciplina relativa all'imputazione all'amministrazione inadempiente delle spese dell'attività del commissario ad acta, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti decisori previsti dalla medesima legge.
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