Cassazione Civile, Ordinanza n. 22400/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che svolge servizi di classificazione del rischio di credito per il pagamento di Euro 32.940,00, ritenuti dovuti per attività eseguite negli anni 2016 e 2017 in forza di un contratto stipulato nel 2015. La società ingiunta si oppose deducendo, da un lato, che l’accordo negoziale fosse stato in realtà limitato alla sola annualità 2015 e che fosse stata chiesta senza successo prova testimoniale su tale diverso assetto; dall’altro lato, che la controparte non avesse provato l’effettivo svolgimento delle prestazioni. Rigettata l’opposizione in primo grado e poi l’appello, la società debitrice ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2722 c.c. per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibili le prove testimoniali richieste, senza considerare che la loro mancata ammissione non sarebbe stata ritualmente eccepita; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa considerazione del principio di non contestazione, assumendo che la controparte non avesse specificamente contestato la tesi dell’accordo limitato al 2015; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere i giudici di merito ritenuto provata la prestazione della società creditrice nonostante l’asserita inattività della PEC cui sarebbero state inviate le richieste, circostanza che la ricorrente assumeva decisiva per escludere l’adempimento della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non aveva assolto l’onere di specificità e autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo indicato se e come l’istanza istruttoria fosse stata reiterata nelle conclusioni e quale statuizione del giudice di merito fosse specificamente censurata; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per mancata specifica indicazione del contenuto degli atti difensivi avversari, necessaria per sostenere una violazione del principio di non contestazione; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo sia perché la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. era generica e non conforme ai rigorosi canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sia perché il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., oltre a trattarsi di questione nuova e non adeguatamente specificata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2722 c.c.
è richiamato come divieto di prova testimoniale di patti contrari o aggiunti al contenuto di un documento formato contestualmente; la prova orale volta a dimostrare una durata negoziale diversa da quella risultante dal contratto è stata ritenuta inammissibile.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione non può essere dedotta in modo generico; per invocare la non contestazione occorre dimostrare specificamente l’assenza di contestazioni sulla circostanza dedotta.
art. 116 c.p.c.
la sua violazione non può essere formulata in termini apodittici o generici; il ricorso deve evidenziare un effettivo errore nell’apprezzamento della prova nei limiti ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto dei requisiti di specificità.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle questioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 366 n. 6 c.p.c.
impone l’onere di specificare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e la loro collocazione processuale; la sua inosservanza comporta inammissibilità delle censure.
art. 348-ter c.p.c.
in caso di decisione di appello conforme a quella di primo grado, il ricorrente non può proporre il vizio di omesso esame se non dimostrando la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due pronunce.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente, nei casi previsti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente in cassazione.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato come norma di coordinamento per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La prova testimoniale diretta a dimostrare pattuizioni contrari a un documento contrattuale formato contestualmente è inammissibile ai sensi dell’art. 2722 c.c., salvo che la censura investa ritualmente la corretta applicazione del divieto e la questione processuale sia stata coltivata con precisione nei gradi di merito.
- Nel ricorso per cassazione che invochi la violazione del principio di non contestazione, è necessario indicare puntualmente il contenuto degli atti difensivi della controparte e spiegare in che modo la circostanza dedotta sia rimasta davvero incontestata.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’assolvimento rigoroso dell’onere di specificità e autosufficienza, con precisa individuazione del fatto storico, della sua decisività e della sua trattazione nei precedenti gradi di giudizio.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si fondano su diverse questioni di fatto.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere formulate in modo generico: per essere scrutinabili devono individuare un effettivo errore di percezione o di valutazione del materiale probatorio nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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