Cassazione Penale, Sentenza n. 22994/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca della confisca di prevenzione (revoca ai sensi dell'art. 7 l. 27/12/1956, n. 1423) relativa all'unità immobiliare seminterrata censita al foglio 76, particella 974, sub. 2 del NCEU di Lamezia Terme. La difesa ha prodotto un documento dell'Ufficio Tecnico Erariale di Catanzaro (Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana) e una relazione di CTP, sostenendo che il locale era già nel 1992 accatastato e adibito a magazzino/deposito (C2), quindi preesistente alla pericolosità contestata e non frutto di proventi illeciti. La questione centrale è se quel documento costituisca "prova nuova" idonea a determinare la revoca della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revoca perché la presunta "prova nuova" è un documento ricognitivo privo di data formatasi prima della definizione del procedimento e deducibile dagli uffici; non rientra nelle ipotesi di prova nuova ammesse per la revoca ai sensi della disciplina applicabile al caso (art. 7 l. 1423/1956, in combinato con la disciplina transitoria del d.lgs. n. 159/2011). La Suprema Corte ha ricordato che la revoca ex tunc è rimedio straordinario e non può essere usata per un mero riesame di elementi già conosciuti e valutati; ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 2648 del 10/07/2025, Scinardo) che esclude la revoca sulla base di prove preesistenti deducibili e non dedotte salvo causa di forza maggiore. Il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7
La revoca ex tunc della confisca è ammessa in presenza di invalidità genetica del provvedimento e richiede prove nuove decisive; non può essere utilizzata per riesaminare criticamente elementi già valutati nel procedimento di prevenzione
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Testo unico antimafia), art. 28
Stabilisce i casi di revocazione della confisca per prove nuove, fatti sopravvenuti o falsità decisive; tuttavia, per pronunce relative a proposte formulate prima del 13/10/2011 trova applicazione la disciplina transitoria che esclude l'applicazione piena dell'art. 28
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 117 (disciplina transitoria)
art. 117 (norme transitorie)
Prevede che il rimedio di revocazione previsto dall'art. 28 non si applichi alle confische conseguenti a proposte formulate prima del 13/10/2011; per tali casi resta operativa la disciplina previgente (art. 7 l. 1423/1956)
Legge 13 settembre 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 3
Individua le misure di prevenzione patrimoniali (confisca) rilevanti nel caso; la confisca in esame è stata adottata sulla base della normativa sulle misure di prevenzione
Codice di procedura penale, art. 630
Forma richiamata per il procedimento di revocazione ex art. 28 del d.lgs. n. 159 per i casi in cui tale norma sia applicabile
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 2648 del 10/07/2025 (Scinardo)
Ha affermato che, ai fini della revoca della confisca ex art. 7 l. 1423/1956, non sono "prove nuove" gli elementi preesistenti e deducibili che non siano stati dedotti senza causa di forza maggiore; conferma l'orientamento restrittivo circa la nozione di prova nuova nelle misure di prevenzione
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
Pronuncia richiamata in tema di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 che ha contribuito a chiarire la nozione di prova nuova nel contesto della disciplina successiva; la sentenza è utilizzata come riferimento giurisprudenziale nella disamina del concetto di "prova nuova"
Massime di principio
- La revoca della confisca di prevenzione è un rimedio straordinario: la "prova nuova" deve essere decisiva e non può essere costituita da elementi già noti e valutati in precedenza
- Documento amministrativo preesistente e accessibile (es. atti catastali, accertamenti comunali) difficilmente costituisce "prova nuova" se poteva essere dedotto nel precedente procedimento; occorre dimostrare che la relativa acquisizione era incolpevolmente impossibile (forza maggiore)
- Se la confisca deriva da una proposta formulata prima del 13/10/2011 la disciplina transitoria limita l'applicabilità dell'art. 28 del d.lgs. n. 159/2011 e la revoca segue i criteri di cui all'art. 7 l. 1423/1956
- Non è consentito trasformare l'azione di revoca in un terzo grado di merito per riconsiderare le stesse emergenze fattuali già esaminate dalle autorità giudiziarie
- Per aumentare le chances di ottenere la revoca, la difesa deve produrre elementi nuovi, sopravvenuti o comprovare in modo documentato l'impossibilità oggettiva di dedurre la prova in sede preventiva; bisogna puntare su fatti che escludano effettivamente la pericolosità sociale o la diretta/disponibilità del bene
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22837/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22839/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22840/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22843/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →