Sentenza n. 779/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento, adottato dalla Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro in data 10 maggio 2026 e comunicato in data 11 maggio 2026 (prot. n. 0036706), di non ammissione del candidato Gianluca Deriu alle elezioni amministrative del Comune di Torpè del 7 e 8 giugno 2026 e del relativo verbale di pari data; di ogni altro atto ad essi comunque presupposto, connesso e conseguente, ancorché allo stato incognito,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione del candidato alle elezioni comunali per mancata autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e della dichiarazione di insussistenza della condizione di incandidabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato elettorale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nei termini la documentazione necessaria per la candidatura nella lista collegata all'elezione del sindaco, esibendo il documento di identità e la dichiarazione di accettazione della candidatura con contestuale dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità. Il Segretario comunale aveva proceduto alla sua identificazione e rilasciato ricevuta della documentazione presentata, ma, per un errore materiale riconducibile alla mole di lavoro, non aveva apposto timbro e firma necessari all'autenticazione. La Commissione Elettorale Circondariale lo aveva quindi escluso. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 28 e seguenti del d.P.R. 570/1960, dell'art. 21 del d.P.R. 445/2000 e dell'art. 14 della l. 53/1990, nonché degli artt. 1, 48 e 97 Cost.; violazione dei principi del favor partecipationis, del buon andamento, dell'affidamento, della leale collaborazione e del soccorso istruttorio; eccesso di potere per sviamento, travisamento, contraddittorietà, irragionevolezza e carenza di istruttoria. Sosteneva che l'irregolarità fosse imputabile esclusivamente all'ufficiale autenticante e che la Commissione, informata prima della decisione, avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione dell'autenticazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che, in linea generale, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere autenticata da uno dei soggetti autorizzati dall'art. 14 della l. 53/1990 e che la mancanza dell'autenticazione comporta normalmente l'esclusione. Tuttavia, nel caso concreto, il Segretario comunale aveva identificato personalmente il candidato, sicché lo scopo sostanziale della disciplina — garantire la genuinità della sottoscrizione — era stato raggiunto. La mancata apposizione di timbro e firma costituiva un errore materiale dell'ufficiale autenticante, non imputabile al candidato, il quale aveva adempiuto diligentemente ai propri obblighi. Poiché la Commissione era stata tempestivamente informata prima dell'adozione del provvedimento, avrebbe dovuto applicare, in via eccezionale, il soccorso istruttorio e consentire la regolarizzazione delle formalità, eventualmente previa riconvocazione del candidato. L'esclusione è stata quindi ritenuta ingiustamente limitativa della partecipazione elettorale, illogica e irragionevole; il provvedimento è stato annullato ed è stata disposta l'ammissione del candidato alle elezioni. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 28 e ss. d.P.R. 570/1960
La disciplina della presentazione delle candidature impone la produzione della dichiarazione di accettazione della candidatura e degli ulteriori documenti prescritti nel procedimento elettorale.
art. 21 d.P.R. 445/2000
L'autenticazione della sottoscrizione costituisce formalità normalmente necessaria per la validità della dichiarazione presentata nel procedimento elettorale.
art. 14 l. 53/1990
L'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da uno dei soggetti espressamente autorizzati, tra cui il segretario comunale o provinciale.
art. 46 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva attesta l'insussistenza delle cause di incandidabilità, nell'ambito della documentazione elettorale richiesta.
art. 1 Cost.
La partecipazione elettorale è ricondotta dal giudice alla tutela delle prerogative costituzionali connesse all'esercizio della sovranità popolare.
art. 48 Cost.
Il diritto di elettorato e la partecipazione alla competizione elettorale impongono di evitare esclusioni non giustificate da effettive violazioni imputabili al candidato.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento sostiene l'esigenza di non far ricadere sul candidato gli errori materiali dell'amministrazione nello svolgimento delle formalità elettorali.
Massime di principio
- Nel procedimento elettorale la mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura comporta normalmente l'esclusione, trattandosi di una formalità essenziale prevista dalla legge.
- Quando il pubblico ufficiale autorizzato abbia comunque identificato personalmente il candidato e l'irregolarità consista soltanto nella mancata apposizione di timbro e firma per un errore materiale dell'ufficio, lo scopo sostanziale dell'autenticazione può ritenersi raggiunto.
- L'irregolarità formale imputabile esclusivamente all'ufficiale autenticante non può essere posta a carico del candidato che abbia tempestivamente adempiuto ai propri obblighi e non abbia violato alcun dovere di diligenza.
- Anche nel procedimento elettorale, caratterizzato da rigoroso formalismo, può trovare applicazione eccezionale il soccorso istruttorio quando ciò consenta di regolarizzare una formalità omessa dall'amministrazione, senza alterare la par condicio e prima dell'adozione della decisione di esclusione.
- La Commissione elettorale, informata tempestivamente dell'errore dell'ufficiale autenticante prima della decisione, deve valutare la possibilità di consentire la regolarizzazione, bilanciando il formalismo elettorale con il favor partecipationis, l'affidamento e la leale collaborazione.
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