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Sentenza

Sentenza n. 9683/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia della comunicazione di esclusione, trasmessa a mezzo PEC in data 11 marzo 2026, con cui il Comune di Albano Laziale ha estromesso la società ricorrente dalla procedura esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale polivalente sito in Viale Spagna, Località Cecchina; del provvedimento presupposto, non conosciuto ma desumibile, con cui la stazione appaltante ha accertato la presunta causa di esclusione; della nota del Comune di Albano Laziale Prot. n. 20178/2026 del 24 marzo 2026, nella parte in cui rigetta l'istanza di annullamento in autotutela e conferma l'esclusione, individuandone il presupposto nella nota Prot. n. 72545/2022 del 18 novembre 2022; dell'Avviso esplorativo pubblicato in data 16/02/2026 e del relativo Capitolato, nella parte in cui la clausola "Che non possiede situazioni debitorie non concordate attraverso rateizzazioni nei confronti del Comune di Albano Laziale" (contenuta nel modello di domanda) viene interpretata come causa di esclusione automatica anche per crediti contestati, incerti e non definitivamente accertati; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali di gara e l'eventuale provvedimento di aggiudicazione a terzi, se adottato. E per la declaratoria del diritto della ricorrente a essere riammessa alla procedura di gara

Giustizia amministrativa202604814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura esplorativa per l'affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo comunale, nonché clausola dell'avviso interpretata come causa automatica di esclusione per debiti derivanti da forniture contrattuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava l'esclusione disposta perché ritenuta debitrice del Comune per somme relative a forniture di energia elettrica riferite a un diverso impianto sportivo comunale precedentemente gestito. Deduceva, anzitutto, la violazione dell'art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 5 dell'avviso, sostenendo che i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica costituiscono obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale e non imposte, tasse o contributi previdenziali, e che il preteso debito non era stato definitivamente accertato, essendo stato contestato e non seguito da un procedimento amministrativo o giudiziale di recupero. Deduceva inoltre la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio e omesso preavviso di rigetto; il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, poiché la comunicazione iniziale di esclusione era priva di motivazione e la motivazione successiva sarebbe stata inidonea e tardiva; nonché la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor participationis, in ragione dell'esclusione automatica fondata su un credito controverso e non definitivamente accertato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha qualificato la gestione di un impianto sportivo comunale come servizio pubblico locale e il relativo affidamento come concessione di servizi, soggetta alle regole del Codice dei contratti pubblici. Ha ritenuto fondata la censura principale, rilevando che l'art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023 riguarda il mancato pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali definitivamente accertati, mentre il corrispettivo per la fornitura di energia elettrica deriva da un'obbligazione contrattuale civilistica e non può essere ricondotto a tali categorie. L'esclusione era quindi priva di base normativa e contrastava con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 10, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. Il giudice ha inoltre rilevato che il debito non risultava definitivamente accertato da un provvedimento amministrativo o giurisdizionale e che la prospettazione difensiva del Comune, secondo cui l'esclusione avrebbe riguardato un requisito speciale ex art. 100, costituiva integrazione postuma della motivazione, non consentita, poiché l'atto richiamava esclusivamente gli artt. 94 e 95 e i requisiti generali dell'avviso. Sono stati annullati sia l'esclusione sia l'avviso esplorativo e il capitolato nella parte in cui la clausola sulle situazioni debitorie era interpretata come causa automatica di esclusione anche per obbligazioni pecuniarie contrattuali. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza resa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Imposte, tasse e contributi previdenziali definitivamente accertati

    La causa di esclusione riguarda il mancato pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, purché la violazione grave sia definitivamente accertata; non comprende i corrispettivi dovuti in forza di un contratto di somministrazione di energia elettrica.

  • art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

    Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito: le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte

    Le cause di esclusione dei requisiti generali sono tassative; una clausola dell'avviso non può introdurre ulteriori cause automatiche di esclusione non previste dagli artt. 94 e 95.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Il richiamo difensivo a un requisito di ordine speciale non può modificare ex post la motivazione dell'esclusione, quando l'amministrazione l'abbia qualificata nell'atto come causa relativa ai requisiti generali.

  • art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. 38/2021

    La gestione dev'essere affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche ... nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici ...

    L'affidamento esterno della gestione degli impianti sportivi comunali deve rispettare i criteri stabiliti dalla normativa sportiva e le regole del Codice dei contratti pubblici.

  • art. 112 d.lgs. 267/2000

    La gestione degli impianti sportivi comunali è ricondotta al servizio pubblico locale.

  • art. 7 l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; la sentenza non fonda tuttavia su tale censura la decisione di accoglimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto l'omesso preavviso di rigetto; la sentenza non fonda tuttavia su tale censura la decisione di accoglimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il difetto di motivazione è stato ritenuto sussistente, anche perché la motivazione successiva non poteva essere integrata in giudizio.

Massime di principio

  • Il mancato pagamento di corrispettivi derivanti da un contratto di somministrazione o da altra obbligazione civilistica non rientra nella causa di esclusione prevista per il mancato pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali definitivamente accertati.
  • Le cause di esclusione relative ai requisiti generali di partecipazione sono tassative; una clausola di bando o avviso che introduca un'ulteriore causa automatica di esclusione è nulla e deve considerarsi non apposta ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. 36/2023.
  • Ai fini dell'esclusione per mancato pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, l'inadempimento deve riferirsi a una violazione grave definitivamente accertata; una pretesa creditoria controversa e non assistita da un accertamento amministrativo o giurisdizionale definitivo non è sufficiente.
  • L'amministrazione non può riqualificare in giudizio la causa dell'esclusione come requisito speciale ex art. 100 del d.lgs. 36/2023 quando l'atto impugnato l'ha motivata mediante il richiamo agli artt. 94 e 95 e ai requisiti generali: tale riqualificazione costituisce integrazione postuma della motivazione.
  • Nell'affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo comunale, l'attività costituisce concessione di servizi pubblici e l'individuazione del concessionario deve rispettare le regole di evidenza pubblica del Codice dei contratti pubblici.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaImpianti sportivi
RamiContratti pubbliciSport
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaVizi formali non invalidanti

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