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Parere

Parere n. 100/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-, contro il Ministero della difesa e la Marina Militare e nei confronti dei signori -OMISSIS-, per l’annullamento del verbale redatto in data 19 settembre 2023 dalla Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, dell’elenco dei vincitori VPI (volontari in ferma prefissata) M.M. (Marina militare) relativo al primo incorporamento, dell’elenco dei vincitori VPI M.M. relativo al secondo incorporamento e dell’elenco dei vincitori VPI M.M. relativo al terzo incorporamento, con riferimento al Bando del 7 febbraio 2023 avente ad oggetto il concorso per l'arruolamento di 1500 volontari in ferma prefissata iniziale nella marina militare;

Giustizia amministrativa202400142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del giudizio di inidoneità psico-fisica e degli elenchi dei vincitori dei primi tre incorporamenti del concorso per 1.500 volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina militare.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente, partecipante al concorso bandito il 7 febbraio 2023 per l’arruolamento di 1.500 volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina militare, è stato giudicato inidoneo dalla Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, a seguito di elettrocardiogramma e visita cardiologica, per un blocco di branca destra con durata del QRS pari a 0,12 secondi di tipo avanzata. Ha impugnato il verbale del 19 settembre 2023, gli elenchi dei vincitori relativi ai primi tre incorporamenti e gli ulteriori atti sanitari e presupposti, deducendo violazione e falsa applicazione del bando, delle direttive tecniche, dell’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 e del decreto ministeriale 4 giugno 2014, violazione del decreto ministeriale 5 dicembre 2005 e violazione del principio di proporzionalità. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e l’ammissione con riserva alla prosecuzione dell’iter selettivo. Il Consiglio di Stato ha esaminato in questa fase esclusivamente l’istanza cautelare, rilevando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori potenzialmente controinteressati prima della decisione sul merito.

Il parere

La Sezione ha respinto l’istanza cautelare. Gli elenchi dei vincitori dei primi tre incorporamenti, allegati al ricorso, e la previsione del bando del quarto incorporamento a partire da gennaio 2024 fanno presumere che le procedure idoneative fossero già concluse, quantomeno alla data di notificazione del ricorso del 16 gennaio 2024. Pertanto, la sospensione richiesta, soprattutto alla data del parere, sarebbe stata inutiliter data, non potendo produrre un’utilità concreta. La decisione sul merito è stata riservata, subordinandola alla previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inclusi negli elenchi dei vincitori, quali possibili controinteressati. È stata lasciata ferma la possibilità di chiedere l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

Osservazioni

Istanza cautelare

L’istanza di sospensione è respinta perché, alla luce degli elenchi dei primi tre incorporamenti e della previsione del quarto incorporamento da gennaio 2024, le procedure idoneative risultavano presumibilmente concluse già alla data di notificazione del ricorso. La misura cautelare sarebbe quindi inutiliter data.

Integrazione del contraddittorio

Prima della decisione sul merito il ricorrente deve integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti negli elenchi dei vincitori, in quanto potenziali controinteressati all’accoglimento del ricorso.

Notificazione per pubblici proclami

Il ricorrente può presentare istanza per essere autorizzato alla notificazione del ricorso per pubblici proclami.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Richiamato quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • bando del 7 febbraio 2023

    Disciplina il concorso per l’arruolamento di 1.500 volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina militare e prevede il quarto incorporamento a partire da gennaio 2024.

  • art. 582 d.P.R. n. 90/2010

    Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato nella valutazione dell’idoneità psico-fisica.

  • decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014

    Richiamato dal ricorrente insieme al bando e alle direttive tecniche quale disciplina applicabile agli accertamenti sanitari.

  • decreto del Ministero della difesa 5 dicembre 2005

    Richiamato dal ricorrente quale ulteriore parametro normativo asseritamente violato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando l’accoglimento della domanda potrebbe incidere sulla posizione dei soggetti inseriti nelle graduatorie o negli elenchi degli ammessi o vincitori, tali soggetti devono essere considerati potenziali controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti prima della decisione sul merito.
  • L’istanza cautelare deve essere respinta quando, per effetto della conclusione della procedura amministrativa o del consolidamento delle relative operazioni, la sospensione dell’atto impugnato non potrebbe più produrre un’utilità concreta e attuale, risultando inutiliter data.
  • La decisione cautelare può essere resa separatamente dalla decisione di merito quando il contraddittorio non è integro; in tal caso il giudice può respingere la cautela e disporre l’integrazione del contraddittorio per la successiva definizione del ricorso.

Giudizio di inidoneità psico-fisica nel concorso per volontari della Marina militare

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato al concorso per l’arruolamento di 1.500 volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina militare, bandito il 7 febbraio 2023. Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità psico-fisica, gli elenchi dei vincitori dei primi tre incorporamenti e gli ulteriori atti della procedura sanitaria.

Premesse e domanda cautelare

La Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, dopo elettrocardiogramma e visita cardiologica, ha giudicato il candidato inidoneo quale VFI CEMM navale/CP, attribuendogli il profilo sanitario relativo a un blocco di branca destra con durata del QRS pari a 0,12 secondi di tipo avanzata.

Il ricorrente ha dedotto:

  • violazione e falsa applicazione del bando, delle direttive tecniche, dell’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 e del decreto del Ministero della difesa del 4 giugno 2014;
  • violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero della difesa del 5 dicembre 2005;
  • violazione del principio di proporzionalità dell’attività amministrativa.

In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e l’ammissione con riserva alla prosecuzione dell’iter selettivo.

Valutazione preliminare sul contraddittorio

La Sezione ha rilevato che il ricorso era stato notificato soltanto a tre controinteressati, mentre l’eventuale accoglimento avrebbe potuto incidere sulla posizione di tutti i soggetti inseriti negli elenchi dei vincitori dei primi tre incorporamenti.

La decisione sul merito è stata pertanto riservata alla previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori potenzialmente controinteressati. Il ricorrente può chiedere, ove ne ricorrano i presupposti, l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

Ragioni del rigetto cautelare

La Sezione ha osservato che gli elenchi dei vincitori dei primi tre incorporamenti erano stati allegati al ricorso e che il bando prevedeva un quarto incorporamento a partire da gennaio 2024. Da tali elementi ha desunto, in assenza di diversa indicazione, che le procedure idoneative fossero già concluse almeno alla data della notificazione del ricorso, avvenuta il 16 gennaio 2024.

Di conseguenza, la sospensione degli atti, soprattutto alla data del parere del 20 novembre 2025, non avrebbe potuto produrre un’utilità concreta per il ricorrente. L’istanza cautelare è stata quindi respinta perché la misura sarebbe risultata inutiliter data.

Dispositivo e prosecuzione del giudizio

La Sezione ha espresso parere nel senso:

  • del rigetto dell’istanza cautelare;
  • dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati;
  • della possibilità di ricorrere alla notificazione per pubblici proclami, previa autorizzazione.

Il parere non definisce il merito delle censure relative alla valutazione sanitaria, alla corretta applicazione della disciplina concorsuale o al principio di proporzionalità. La controversia resta quindi pendente per la decisione di merito, dopo la regolarizzazione del contraddittorio.

Protezione dei dati personali

In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzo

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