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Sentenza

Sentenza n. 607/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del giudizio espresso dalla Commissione/Classe d'esame n. -OMISSIS- presso il Liceo Statale “Giuliano della Rovere” di Savona, costituita per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione Scienze Umane - Opzione Economico Sociale per l'anno scolastico 2024/2025, con il quale è stato disposto il mancato superamento da parte dell'alunna -OMISSIS- dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore e in particolare: - del verbale d'insediamento e riunione preliminare n. -OMISSIS- e delle allegate griglie di valutazione delle prove scritte; - del verbale n. -OMISSIS- delle operazioni relative allo svolgimento della prima prova scritta; - del verbale n. -OMISSIS- delle operazioni relative allo svolgimento della seconda prova scritta; - del verbale n.-OMISSIS-, con cui sono stati approvati i criteri di svolgimento e valutazione del colloquio; - del verbale n. -OMISSIS-, di inizio delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte e dell'allegata griglia di valutazione, nella parte con cui è stato assegnato all'alunna -OMISSIS- il punteggio di 10/20 nella prima prova scritta e 13/20 nella seconda prova scritta; - del verbale n. -OMISSIS-, di predisposizione dei materiali per il colloquio; - del verbale n. -OMISSIS-, di svolgimento del colloquio e dell'allegata griglia di valutazione, nella parte in cui è stato assegnato all'alunna -OMISSIS- il punteggio di 3/30; - del verbale n. -OMISSIS- e dell'allegata scheda di valutazione in pari data, con cui è stato attribuito all'alunna -OMISSIS- il punteggio finale di 55/100, comportante il mancato superamento dell'esame di Stato; - di tutti gli atti presupposti, preparatori e/o conseguenti, nessuno escluso.

Giustizia amministrativa202500982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di mancato superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con attribuzione del punteggio finale di 55/100

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio negativo espresso dalla commissione d'esame, nonché i verbali relativi all'insediamento della commissione, alle prove scritte, alla definizione dei criteri per il colloquio, alla correzione e valutazione degli elaborati, allo svolgimento del colloquio e all'attribuzione del punteggio finale. Dagli atti emerge che, con una precedente ordinanza della Prima Sezione, il Tribunale aveva disposto la riedizione delle prove scritte e orali. Successivamente, le parti hanno dato atto che la studentessa aveva superato l'esame, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso originario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che la riedizione delle prove scritte e orali disposta con precedente ordinanza aveva condotto al superamento dell'esame. Il conseguimento del risultato richiesto ha eliminato l'utilità concreta e attuale di una pronuncia di annullamento degli atti originariamente impugnati. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della parziale novità della questione e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità della domanda quando viene meno l'interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avente ad oggetto l'annullamento dell'esito negativo di una procedura di valutazione scolastica, la riedizione delle prove conduce al conseguimento del risultato richiesto, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso originario e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta profili di parziale novità e sussistono orientamenti giurisprudenziali non univoci.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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