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Sentenza

Sentenza n. 1928/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza «della sentenza del Tribunale di Milano n. 2746/2023, depositata e resa pubblica il 02.08.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5506/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 26.11.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.07.2025»;

Giustizia amministrativa202502985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, mediante pagamento, di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro e previdenza, divenuta definitiva, che imponeva il pagamento di una somma da parte dell'amministrazione. Nel corso del giudizio il TAR, con ordinanza istruttoria, aveva richiesto il deposito dei duplicati informatici della documentazione attestante la notificazione via PEC della sentenza e delle relative ricevute di accettazione e consegna, ai fini della verifica della procedibilità del ricorso. La ricorrente non ha adempiuto all'ordine istruttorio, ma ha successivamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, affermando che nelle more del giudizio era intervenuto il pagamento preteso. Ha inoltre chiesto la compensazione delle spese. L'amministrazione non ha svolto osservazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il pagamento richiesto era intervenuto nelle more del giudizio e aveva quindi eliminato la situazione di mancata esecuzione posta a fondamento dell'azione di ottemperanza. Il giudice ha ritenuto superata, in applicazione del principio della ragione più liquida, la questione relativa alla procedibilità del ricorso, già sottoposta a verifica mediante l'ordine istruttorio non adempiuto. La mancata produzione della documentazione richiesta non ha impedito la definizione del giudizio, poiché l'avvenuto pagamento rendeva non più attuale la pretesa esecutiva. Le spese sono state compensate tra le parti, in considerazione della richiesta della ricorrente e dell'assenza di attività difensiva dell'amministrazione, circostanze che rendevano irrilevanti ulteriori accertamenti sulla procedibilità.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'intervenuto pagamento della somma dovuta in esecuzione del titolo giudiziale elimina l'attualità della pretesa esecutiva e comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'adempimento sopravvenuto rende irrilevante la verifica di procedibilità del ricorso, il giudice può definire il giudizio sulla base della ragione più liquida, senza procedere agli ulteriori accertamenti istruttori già disposti.
  • La mancata esecuzione di un ordine istruttorio relativo alla prova della notificazione del titolo non impedisce la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere se, nelle more, l'amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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