Cassazione Penale, Sentenza n. 37509/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione di legge (art. 81 c.p. e art. 53 L. 689/1981) per omessa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. Sosteneva che, essendo stato già condannato con sentenza irrevocabile del 28/02/2019 a pena di anni 2 di reclusione (superiore ai limiti per la sostituzione), la pena residua di mesi 2 inflitta in continuazione nel giudizio odierno avrebbe dovuto essere convertita in pena pecuniaria. Denunciava inoltre una discriminazione per chi sceglie il rito abbreviato, in violazione dell'art. 3 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle procedure speciali (es. patteggiamento/rito abbreviato), la valutazione della concedibilità della pena sostitutiva ex art. 53 L. 689/1981 va effettuata con riferimento alla quantificazione della pena risultante dopo la diminuzione di un terzo e dopo l'eventuale aumento per continuazione (criterio più favorevole per l'imputato). Tuttavia, nel caso concreto la pena per il reato più grave (anni 2) superava comunque i limiti per la sostituzione; quindi non era possibile convertire la pena detentiva in pecuniaria.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato come norma applicabile al cumulo/continuazione delle pene; la sentenza tiene conto della continuazione per la determinazione della pena complessiva
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma contestata in relazione al fatto-reato (reato fiscale) indicato nella condanna; richiamata nel capo di imputazione
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
La Corte conferma che, nelle procedure speciali (es. patteggiamento/rito abbreviato), il giudizio sulla concedibilità della pena sostitutiva alla pena detentiva breve deve essere fatto con riferimento alla pena risultante dopo la diminuzione di un terzo e successivamente all'aumento per continuazione (criterio più favorevole). Tuttavia, se la pena per il reato più grave è comunque superiore ai limiti di sostituzione, la conversione non è possibile
art. 3 Costituzione
Il profilo di presunta discriminazione (per scelta del rito abbreviato) è stato escluso: il trattamento previsto per i riti speciali è considerato di maggior favore e quindi non costituisce violazione del principio di uguaglianza
Massime di principio
- Nelle procedure speciali (patteggiamento, rito abbreviato) la possibilità di sostituire pena detentiva breve con pena pecuniaria va valutata sul quadro sanzionatorio risultante dopo la diminuzione di un terzo prevista per tali riti e dopo gli eventuali incrementi per continuazione: ciò è interpretato come norma di maggior favore per l'imputato
- Se la pena risultante per il reato 'più grave' supera i limiti stabiliti dall'art. 53 L. 689/1981, la conversione in pena pecuniaria non è consentita anche se vi sono pene aggiuntive in continuazione
- Se invece la pena per il reato più grave è comunque sostituibile a prescindere dal rito, la sostituzione può operare e gli aumenti per continuazione devono essere calcolati sulla pena pecuniaria aumentata proporzionalmente
- La scelta del rito abbreviato non determina di per sé una situazione di discriminazione rispetto ad altri riti quando la disciplina del rito speciale è più favorevole all'imputato
- Nelle impugnazioni in Cassazione la valutazione si concentra sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme (es. art. 53 L. 689/1981) e sulla coerenza con la giurisprudenza consolidata; eccezioni vanno motivate puntualmente
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