Cassazione Penale, Sentenza n. 41721/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 7/06/2023 della Corte d'appello di Napoli che, pur avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato relativo al 7/03/2014, ha rideterminato la pena per il residuo episodio del 22/07/2015 (art. 11 d.lgs. n.74/2000) confermando la condanna. I motivi di ricorso contestano: (i) il travisamento e il malgoverno probatorio delle dichiarazioni di Lucia Leccia, ritenute erroneamente confessorie, quando spiegavano ragioni familiari ed economiche delle vendite; (ii) la mancata considerazione che le vendite sono intervenute prima delle verifiche della Guardia di Finanza e mentre la società poteva ancora presentare dichiarazione integrativa; (iii) la mancata valutazione della consistenza patrimoniale della Luni Immobiliare S.r.l., che sarebbe stata sufficiente a coprire il debito tributario; (iv) l'omesso esame delle doglianze difensive dirette a escludere il dolo specifico ovvero a far valere il ragionevole dubbio; (v) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego del minimo edittale e delle circostanze attenuanti generiche e all'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato (non manifestamente infondato) il primo motivo nella parte indicata, riconoscendo che la Corte d'appello non ha adeguatamente affrontato questioni decisive (in particolare la distinzione tra responsabilità tributaria della società e responsabilità personale del legale rappresentante, nonché la mancata motivazione sull'imputazione diretta delle sanzioni a Paolo Torino). Per tali ragioni la Cassazione ha rilevato d'ufficio la prescrizione del residuo reato maturata dopo la sentenza impugnata (tenuto conto dei giorni di sospensione), con conseguente esito favorevole ai ricorrenti rispetto alla posizione residua oggetto di censura. In sostanza la pronuncia di legittimità ha accolto la censura di vizio motivazionale e di errata ricostruzione della titolarità dell'obbligazione tributaria, procedendo alla declaratoria di prescrizione del reato residuo.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11
La norma tutela la riscossione del credito erariale prevenendo atti fraudolenti o alienazioni simulate idonee a rendere inefficace la procedura esecutiva; si configura come reato di pericolo concreto: non è richiesta l'effettiva iniziativa di accertamenti, è sufficiente l'idoneità dell'atto a pregiudicare la riscossione.
codice di procedura penale, art. 192
Rilevanza nel quadro dei motivi di cassazione (richiamato in relazione a travisamento e malgoverno probatorio delle dichiarazioni testimoniali e confessorie).
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiamato come riferimento procedurale nel quadro dei mezzi di impugnazione e deduzioni sulla valutazione delle prove e del vizio motivazionale.
codice di procedura penale, art. 530
Richiamato tra le norme processuali pertinenti al controllo di legittimità sulle sentenze di merito (errori di diritto e valutazione probatoria).
d.l. 30/09/2003 n. 269, art. 7 (conv. con legge 24/11/2003 n. 326)
Stabilisce che le sanzioni amministrative relative a rapporti fiscali di società con personalità giuridica sono riferibili alla persona giuridica; la Cassazione evidenzia che tale norma non esonera automaticamente la responsabilità penale personale quando l'agente ha agito nel proprio esclusivo interesse o la società sia priva di effettiva rilevanza (es.: ristretta base societaria, interposizione fittizia).
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 9
Riferimento al principio di responsabilità concorsuale dell'estraneo per il comportamento sostanzialmente causale nella violazione fiscale, con i limiti richiamati dalla giurisprudenza.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. g-bis
Citato come riferimento definitorio per la simulazione e le fattispecie di alienazione simulata, anche se la Corte precisa che per il concetto di 'alienazione simulata' si possono usare le definizioni civilistiche tradizionali.
Massime di principio
- Art. 11 d.lgs. 74/2000 tutela il buon esito della riscossione e punisce sia atti simulati sia atti effettivi oggettivamente fraudolenti idonei, ex ante, a ostacolare la riscossione: non è necessario che sia già iniziata attività esecutiva o accertamenti.
- Distinguere sempre tra trasferimento simulato (fingere una situazione diversa dalla realtà) e trasferimento effettivo: la simulazione si valuta con criteri civilistici; il trasferimento effettivo può integrare atto fraudolento solo se oggettivamente idoneo a pregiudicare la riscossione.
- La fraudolenza dell'atto è questione oggettiva: il giudizio deve portare a verificare se l'atto, considerato in sé, crea apparenza di depauperamento patrimoniale tale da rendere più difficile il recupero per l'Erario; il fine soggettivo (dolo specifico) è elemento distinto e va provato separatamente.
- La responsabilità patrimoniale e sanzionatoria per tributi è in primo luogo della società; l'imputazione diretta a persone fisiche (es. legale rappresentante) richiede motivazione specifica: va dimostrato che l'agente ha agito nel proprio esclusivo interesse o che la società è un mero contenitore (ristretta base societaria, interposizione).
- In presenza di dubbi seri sulla natura confessionale o sulla attendibilità delle dichiarazioni della parte, il giudice deve motivare la valutazione delle dichiarazioni stesse; definire impropriamente dichiarazioni non confessorie come confessorie può travisare la prova e giustificare annullamento in Cassazione.
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione quando emergono profili di fondatezza dei motivi che giustifichino la riesamina del rapporto di impugnazione e della maturazione dei termini di prescrizione, tenendo conto delle sospensioni e dei termini applicabili.
- Quando la difesa deduce che il patrimonio societario è capiente rispetto al debito tributario, il giudice deve esaminare la questione di idoneità degli atti a rendere inefficace la procedura esecutiva; il mero fatto che esistano beni non significa automaticamente insussistenza del reato se gli atti appaiono idonei a pregiudicare il recupero.
- In casi analoghi, per limitare il rischio di responsabilità personale: documentare la destinazione dei proventi di alienazioni (prove di estinzione di mutui, reinvestimenti, formalizzazione di patti), fornire elementi sulla reale vitalità e autonomia della società, e contestare puntualmente la presunta idoneità fraudolenta degli atti.
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