Sentenza del 02/02/2016 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La sentenza di proscioglimento emessa in sede penale dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti costituisce prova critica nel giudizio tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con cui erano state recuperate a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, somme riferite a fatture ritenute oggettivamente inesistenti o sovrafatturate, emesse dalle società P. S.r.l. e M. S.r.l. L'Amministrazione fondava le contestazioni soprattutto sulle dichiarazioni di C. L., coinvolto nel procedimento penale, secondo cui le fatture avrebbero riportato importi superiori a quelli effettivamente dovuti per servizi pubblicitari. La società deduceva l'effettiva esecuzione delle prestazioni, documentata da contratti, materiale pubblicitario, fotografie e pagamenti tramite bonifico, nonché l'assoluzione penale del legale rappresentante perché il fatto non sussiste e l'efficacia preclusiva del giudicato esterno formatosi su una precedente annualità avente i medesimi presupposti fattuali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che la sentenza penale assolutoria, pur non producendo automaticamente un vincolo nel giudizio tributario, costituisse un importante elemento di prova critica, soprattutto perché ampiamente motivata e non adeguatamente confutata dall'Agenzia. Ha inoltre attribuito efficacia di giudicato esterno alla precedente sentenza definitiva relativa all'anno 2007, rilevando l'identità delle parti, dei tributi, dei presupposti fattuali e del comportamento processuale dell'Ufficio. Le dichiarazioni confessorie del terzo imputato non sono state ritenute sufficienti, in assenza di riscontri esterni, a superare la documentazione prodotta dalla contribuente. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2909 Codice civile
La sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, loro eredi o aventi causa. Nel caso esaminato, il giudicato esterno impedisce di riesaminare, in un diverso giudizio e per altra annualità, lo stesso punto fondamentale già deciso, quando vi siano identità di parti, causa, oggetto e presupposti fattuali.
Art. 654 Codice di procedura penale
Il giudicato penale non opera automaticamente come vincolo nel processo tributario. Tuttavia, la sentenza penale può essere valutata dal giudice tributario come elemento probatorio o indizio qualificato, secondo il suo contenuto e le prove su cui si fonda.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario operano specifiche limitazioni probatorie e sono ammesse anche presunzioni che potrebbero non essere sufficienti per una condanna penale. Ciò non esclude che una sentenza penale assolutoria motivata possa incidere criticamente sulla valutazione complessiva delle prove.
Art. 116 Codice di procedura civile
Il giudice tributario valuta liberamente le prove acquisite, attribuendo alla sentenza penale il peso probatorio concretamente derivante dalla sua motivazione e dagli elementi esaminati.
Art. 53, comma 1, D.Lgs. 546/1992
L'appello tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione. L'eccezione dell'Agenzia non è stata accolta, poiché l'appello della società è stato ritenuto fondato.
Massime di principio
- Un'assoluzione penale per insussistenza del fatto non annulla automaticamente l'accertamento tributario, ma può costituire un elemento probatorio molto rilevante, soprattutto quando la sentenza sia motivata sulle medesime operazioni e l'Amministrazione non fornisca elementi contrari.
- Le dichiarazioni di un coimputato o imputato per reato connesso, anche se di natura confessoria, non sono normalmente sufficienti da sole nel giudizio tributario se non risultano corroborate da documenti o altri riscontri oggettivi.
- La documentazione dell'effettiva prestazione e del pagamento tracciabile, come contratti, fatture, materiale pubblicitario, fotografie e bonifici bancari, può contrastare efficacemente la presunzione di inesistenza o sovrafatturazione.
- Il giudicato esterno può vincolare il giudice tributario anche quando riguarda un diverso periodo d'imposta, purché siano identici i soggetti, i tributi, i presupposti fattuali e il punto giuridico sostanziale già deciso, senza elementi nuovi idonei a giustificare una diversa conclusione.
- L'efficacia del giudicato esterno non deriva dalla sola analogia tra controversie: occorre verificare concretamente l'identità del rapporto e dei fatti decisivi, nonché l'assenza di circostanze nuove riferite alla diversa annualità.
- In controversie su fatture per operazioni inesistenti, il contribuente dovrebbe produrre una prova documentale coerente e indipendente, mentre l'Amministrazione deve dimostrare con elementi concreti l'inesistenza della prestazione o la sovrafatturazione, non potendo basarsi esclusivamente su dichiarazioni non riscontrate.
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