Sentenza n. 151/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento della Ordinanza del Dirigente U.T.C. del Comune di Somma Vesuviana, n.60 del 28 giugno 2022, successivamente notificata in data 4 luglio 2022, con cui si è ordinata la demolizione dei manufatti realizzati sul fondo sito alla Via Santa Teresa snc in Somma Vesuviana, p.lle 1745, 1746 , 467, 1321 del poglio 14;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di manufatti realizzati senza titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo: la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, assumendo l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e l'inesistenza dei presupposti dell'intervento amministrativo; la violazione dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, sostenendo di avere presentato una domanda di accertamento di conformità sulla quale il Comune non si sarebbe pronunciato prima di adottare l'ordinanza; la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e della normativa edilizia indicata in ricorso, per difetto di motivazione, travisamento ed eccesso di potere, in relazione alla scelta della demolizione anziché della sanzione pecuniaria. Il Comune ha contestato l'esistenza della domanda di sanatoria e ha chiesto il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'ordinanza di demolizione costituisce esercizio di potere vincolato; pertanto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990, l'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullabilità quando è palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Il secondo motivo è stato respinto perché, dopo la contestazione del Comune circa l'esistenza della domanda di sanatoria, i ricorrenti non hanno prodotto né allegato documentazione idonea a provarne la presentazione; è quindi mancata la prova del presupposto invocato. Anche il terzo motivo è stato respinto: le opere sono state qualificate come interventi di nuova costruzione realizzati senza titolo abilitativo, soggetti all'art. 31 d.P.R. 380/2001, che per tale fattispecie prevede la sanzione ripristinatoria della demolizione e non consente la sostituzione con una sanzione pecuniaria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in € 3.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata esaminata nell'ambito delle garanzie partecipative, ma ritenuta inidonea a determinare l'annullamento dell'ordinanza vincolata.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L'omessa comunicazione di avvio non comporta l'annullabilità del provvedimento quando il potere esercitato è vincolato e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La dedotta pendenza di una domanda di accertamento di conformità avrebbe dovuto essere provata dai ricorrenti; in mancanza di prova della sua presentazione, la censura contro l'ordinanza di demolizione non può essere accolta.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Per opere di nuova costruzione eseguite senza titolo abilitativo la disciplina prevede la sanzione ripristinatoria della demolizione e non contempla la possibilità di sostituirla con una sanzione pecuniaria.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione sull'opzione tra demolizione e sanzione pecuniaria è stata respinta perché, nella fattispecie qualificata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, l'amministrazione non disponeva di una scelta discrezionale tra le due sanzioni.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità di un'ordinanza edilizia quando l'esercizio del potere è vincolato ed è palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
- Quando il destinatario di un'ordinanza di demolizione invoca la pendenza di una domanda di accertamento di conformità, deve fornire la prova della sua effettiva presentazione; la mera allegazione non è sufficiente se l'amministrazione ne contesta l'esistenza.
- Le opere di nuova costruzione realizzate senza titolo abilitativo rientranti nell'art. 31 d.P.R. 380/2001 sono soggette alla sanzione ripristinatoria della demolizione, senza possibilità di sostituzione con una sanzione pecuniaria prevista per fattispecie diverse.
- Quando la legge impone la demolizione per la tipologia di abuso accertata, l'ordinanza non necessita di una motivazione specifica sulla mancata applicazione della sanzione pecuniaria, poiché non sussiste una scelta discrezionale tra sanzioni alternative.
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