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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34534/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per rapina impropria sostenendo: 1) errata qualificazione del fatto come rapina anziché furto perché mancherebbe violenza o minaccia alla persona; 2) erronea applicazione dell'aggravante "più persone riunite", poiché la vittima non sarebbe stata intimorita dalla loro presenza; 3) mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità (la sottrazione riguardava due paia di scarpe, di limitato valore); 4) mancata sostituzione della pena detentiva con una misura alternativa, lamentando anche profili procedurali sul mancato deposito del programma e contestando la prognosi di recidiva/inosservanza delle prescrizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato. Ha ritenuto che: 1) la qualificazione come rapina è corretta perché le imputate, dopo aver sottratto le scarpe, hanno usato violenza fisica sul titolare colpendolo al capo con le borse; 2) sussiste l'aggravante delle "più persone riunite" per la presenza simultanea e l'azione congiunta nella violenza; 3) l'attenuante per danno di speciale tenuità è inapplicabile ratione criminis alla rapina salvo valutazione complessiva del danno alla persona, non risultata di speciale tenuità nel caso; 4) la sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive era preclusa dall'art.59 L.689/1981, come modificato dal d.lgs.150/2022, che esclude tali misure per i reati richiamati dall'art.4‑bis L.354/1975 (tra cui rientra la rapina aggravata), sicché anche eventuali questioni procedurali non avrebbero mutato l'esito. Le ricorrenti sono condannate alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 59 Legge 24 novembre 1981 n. 689 (modificata dal d.lgs. 150/2022)

    Introduce una causa ostativa alla sostituzione delle pene detentive con sanzioni sostitutive richiamando le ipotesi dell'art.4‑bis L.354/1975; la rapina aggravata dalle piu' persone riunite rientra tra i reati esclusi, impedendo l'applicazione di misure alternative indipendentemente dal bilanciamento delle circostanze.

  • art. 4‑bis Legge 26 luglio 1975 n. 354

    Elenca reati per i quali sussistono limitazioni nell'applicazione di benefici/rimesse; la giurisprudenza interpretata in sentenza include la rapina aggravata dalle piu' persone riunite tra tali ipotesi.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone)

    Stabilisce che, per l'attenuante del danno di speciale tenuità nel reato di rapina, non basta il modesto valore del bene sottratto: occorre valutare complessivamente anche il danno alla persona offesa, attesa la natura plurioffensiva del reato.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello)

    Conferma il principio che la rapina è reato plurioffensivo e la valutazione della speciale tenuità richiede apprezzamento complessivo del pregiudizio, riservato al giudice di merito.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.2, n. 21964 del 11/04/2024)

    Richiamata in relazione all'applicazione della disciplina sulla sostituzione delle pene e alla legge applicabile ratione temporis; conferma la lettura restrittiva delle cause ostative introdotte dal d.lgs.150/2022.

Massime di principio

  • La qualificazione tra furto e rapina dipende dalla presenza di violenza o minaccia alla persona: se, per assicurare l'appropriazione o l'impunità, viene usata violenza fisica o minaccia, il reato è rapina e non furto.
  • L'aggravante "più persone riunite" può essere riconosciuta quando piu' imputati sono presenti e concorrono nell'azione criminosa e nella condotta violenta, indipendentemente dalla soggettiva percezione di timore della vittima.
  • Per i reati 'plurioffensivi' come la rapina, l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio anche alla persona offesa; il modesto valore economico del bene sottratto da solo non è sufficiente.
  • Le modifiche legislative (art.59 L.689/1981 mod. dal d.lgs.150/2022) hanno introdotto cause ostative che possono escludere a priori la sostituzione della pena detentiva per reati richiamati dall'art.4‑bis L.354/1975; prima di richiedere misure alternative è dunque necessario verificare se il reato sia ricompreso nelle ipotesi interdittive.
  • In Cassazione la valutazione di fatto circa l'esistenza di violenza, la dinamica dei fatti e la presenza contestuale di piu' autori è sindacabile con estrema limitazione: se fondata su riferimenti probatori e motivazione logico‑giuridica, non è riformabile in sede di legittimità.
  • In contenziosi simili, l'attività difensiva utile include la contestazione precisa dei fatti e della valutazione probatoria, nonché l'indicazione di vizi logico‑giuridici nella motivazione di merito; per la richiesta di misure alternative va sempre verificata la disciplina normativa vigente e l'eventuale esistenza di cause ostative.

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