Cassazione Penale, Sentenza n. 34534/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per rapina impropria sostenendo: 1) errata qualificazione del fatto come rapina anziché furto perché mancherebbe violenza o minaccia alla persona; 2) erronea applicazione dell'aggravante "più persone riunite", poiché la vittima non sarebbe stata intimorita dalla loro presenza; 3) mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità (la sottrazione riguardava due paia di scarpe, di limitato valore); 4) mancata sostituzione della pena detentiva con una misura alternativa, lamentando anche profili procedurali sul mancato deposito del programma e contestando la prognosi di recidiva/inosservanza delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato. Ha ritenuto che: 1) la qualificazione come rapina è corretta perché le imputate, dopo aver sottratto le scarpe, hanno usato violenza fisica sul titolare colpendolo al capo con le borse; 2) sussiste l'aggravante delle "più persone riunite" per la presenza simultanea e l'azione congiunta nella violenza; 3) l'attenuante per danno di speciale tenuità è inapplicabile ratione criminis alla rapina salvo valutazione complessiva del danno alla persona, non risultata di speciale tenuità nel caso; 4) la sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive era preclusa dall'art.59 L.689/1981, come modificato dal d.lgs.150/2022, che esclude tali misure per i reati richiamati dall'art.4‑bis L.354/1975 (tra cui rientra la rapina aggravata), sicché anche eventuali questioni procedurali non avrebbero mutato l'esito. Le ricorrenti sono condannate alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 59 Legge 24 novembre 1981 n. 689 (modificata dal d.lgs. 150/2022)
Introduce una causa ostativa alla sostituzione delle pene detentive con sanzioni sostitutive richiamando le ipotesi dell'art.4‑bis L.354/1975; la rapina aggravata dalle piu' persone riunite rientra tra i reati esclusi, impedendo l'applicazione di misure alternative indipendentemente dal bilanciamento delle circostanze.
art. 4‑bis Legge 26 luglio 1975 n. 354
Elenca reati per i quali sussistono limitazioni nell'applicazione di benefici/rimesse; la giurisprudenza interpretata in sentenza include la rapina aggravata dalle piu' persone riunite tra tali ipotesi.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone)
Stabilisce che, per l'attenuante del danno di speciale tenuità nel reato di rapina, non basta il modesto valore del bene sottratto: occorre valutare complessivamente anche il danno alla persona offesa, attesa la natura plurioffensiva del reato.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello)
Conferma il principio che la rapina è reato plurioffensivo e la valutazione della speciale tenuità richiede apprezzamento complessivo del pregiudizio, riservato al giudice di merito.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.2, n. 21964 del 11/04/2024)
Richiamata in relazione all'applicazione della disciplina sulla sostituzione delle pene e alla legge applicabile ratione temporis; conferma la lettura restrittiva delle cause ostative introdotte dal d.lgs.150/2022.
Massime di principio
- La qualificazione tra furto e rapina dipende dalla presenza di violenza o minaccia alla persona: se, per assicurare l'appropriazione o l'impunità, viene usata violenza fisica o minaccia, il reato è rapina e non furto.
- L'aggravante "più persone riunite" può essere riconosciuta quando piu' imputati sono presenti e concorrono nell'azione criminosa e nella condotta violenta, indipendentemente dalla soggettiva percezione di timore della vittima.
- Per i reati 'plurioffensivi' come la rapina, l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio anche alla persona offesa; il modesto valore economico del bene sottratto da solo non è sufficiente.
- Le modifiche legislative (art.59 L.689/1981 mod. dal d.lgs.150/2022) hanno introdotto cause ostative che possono escludere a priori la sostituzione della pena detentiva per reati richiamati dall'art.4‑bis L.354/1975; prima di richiedere misure alternative è dunque necessario verificare se il reato sia ricompreso nelle ipotesi interdittive.
- In Cassazione la valutazione di fatto circa l'esistenza di violenza, la dinamica dei fatti e la presenza contestuale di piu' autori è sindacabile con estrema limitazione: se fondata su riferimenti probatori e motivazione logico‑giuridica, non è riformabile in sede di legittimità.
- In contenziosi simili, l'attività difensiva utile include la contestazione precisa dei fatti e della valutazione probatoria, nonché l'indicazione di vizi logico‑giuridici nella motivazione di merito; per la richiesta di misure alternative va sempre verificata la disciplina normativa vigente e l'eventuale esistenza di cause ostative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34385/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34386/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34390/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34392/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34394/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34397/2024 del 12/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →