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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17737/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello da lui proposto avverso la sentenza di primo grado (pronunciata in giudizio abbreviato). Denunzia l'omessa notifica dell'avviso di deposito sia della sentenza di primo grado sia di quella d'appello, insistendo sulla violazione degli artt. 442, comma 3, e 591 c.p.p., e sostiene quindi che la mancata notifica abbia inciso sui termini per proporre impugnazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte Suprema ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non richiede la notifica per estratto all'imputato assente. La Corte ha spiegato che le disposizioni richiamate dal ricorrente (art. 442, comma 3, e norme correlate) sono state tacitamente o espressamente superate dalla evoluzione normativa (legge n. 479/1999 e successiva disciplina sul processo "in absentia"), e che l'appello dell'imputato è pertanto inammissibile per tardività rispetto ai termini decorrenti dal deposito della sentenza di primo grado (art. 544 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p., comma 3

    Secondo la Corte, la norma non trova più applicazione nel giudizio abbreviato nei confronti dell'imputato assente, essendo stata tacitamente abrogata dall'evoluzione normativa che ha esteso e poi riformato l'istituto della contumacia/assenza.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle notifiche/impugnazioni; la Corte non ha ravvisato violazione della norma nella vicenda, avendo prevalso l'interpretazione evolutiva indicata dalle Sezioni Unite.

  • art. 548 c.p.p., comma 3

    Norma richiamata nella giurisprudenza di legittimità quale disciplina sostitutiva dell'antica disciplina della contumacia, poi interessata da ulteriori modifiche legislative; la Corte ha richiamato la sostituzione e successiva evoluzione normativa come motivo per escludere l'obbligo di notificare l'estratto all'imputato assente nel giudizio abbreviato.

  • art. 544 c.p.p.

    La Corte ha richiamato il deposito tempestivo della sentenza di primo grado ai fini del computo del termine per l'impugnazione: il termine decorre dal deposito ai sensi di questa disciplina, per cui l'assenza dell'estratto notificato non ha impedito la decorrenza del termine e l'inammissibilità per tardività.

  • disp. att. art. 134 (previa)

    La normativa transitoria e le disposizioni di coordinamento richiamate sono state ritenute superate o tacitamente abrogate dalla legge n. 479/1999 e dalle successive riforme; pertanto non ostano all'esclusione dell'obbligo di notificazione per estratto nel giudizio abbreviato.

  • legge 16 dicembre 1999, n. 479

    Ritenuta normativa che ha esteso l'istituto della contumacia al giudizio abbreviato determinando la tacita abrogazione di precedenti disposizioni sulla notificazione per estratto, secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67

    Ha introdotto la disciplina del processo "in absentia" che ha inciso ulteriormente sulla materia, contribuendo alla tesi che ha escluso l'obbligo di notificazione dell'estratto della sentenza all'imputato assente nel giudizio abbreviato.

  • Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019

    Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019 - dep. 13/01/2020 - Sinito Vita, Rv. 277470

    Giurisprudenza di legittimità di riferimento che ha stabilito che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente; la Corte di legittimità ha confermato e applicato questo principio nel caso in esame.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato l'imputato assente non ha diritto alla notifica per estratto della sentenza: la giurisprudenza di legittimità ha escluso tale obbligo.
  • I termini per proporre impugnazioni decorrono dal deposito della sentenza ai sensi dell'art. 544 c.p.p.; la mancanza della notifica per estratto non sospende automaticamente la decorrenza del termine.
  • Le modifiche legislative successive (legge n. 479/1999 e legge n. 67/2014) hanno riformato la disciplina della contumacia/assenza, rendendo inapplicabili norme precedenti che imponevano notifiche speciali.
  • Chi si trovi assente nel giudizio abbreviato deve considerare l'eventualità che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività se non agisce nei termini decorrenti dal deposito, anche in mancanza di notifica dell'estratto.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di deposito della sentenza e i termini processuali applicabili, nonché valutare subito eventuali rimedi straordinari (es. istanza di rimessione in termini solo se ricorrono i presupposti) per evitare la perdita del diritto di impugnare.

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