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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2311/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e reati in materia di armi. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, facendo valere quali elementi favorevoli le dichiarazioni autoaccusatorie, le richieste di definizione mediante applicazione di pena (anche ex art. 599-bis c.p.p.) e l'essere stato, a suo dire, vittima di usura nonché la sua incensuratezza; (2) vizio nella commisurazione della pena per la continuazione, lamentando che la Corte territoriale aveva indicato la pena base per il reato più grave ma aveva determinato l'aumento complessivo per i reati satellite senza argomentare distintamente per ciascun aumento, impedendo il controllo sul ragionamento motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sulla questione delle attenuanti generiche la Corte ha ricordato che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e che il giudice di merito può negarle se emergono elementi negativi rilevanti: nella specie la Corte territoriale ha evidenziato la gravità e la pluralità delle condotte (ingenti quantità di stupefacente: circa 2.530 dosi medie di cocaina e 346.919 dosi medie di hashish), l'inserimento in circuiti criminali, il rapporto fiduciario con i gestori del traffico e la presenza di armi pronte all'uso, oltre a condotte di occultamento e di dissimulazione al momento della perquisizione; la presunta usura non era provata e l'incensuratezza da sola non è elemento sufficiente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la commisurazione della pena sia stata adeguatamente motivata: la pena base per il capo più grave è stata determinata (9 anni e 60.000 euro di multa) e l'aumento complessivo per la continuazione (3 anni e 30.000 euro di multa) è stato motivato con riferimento alle specifiche quantità e alla presenza di due armi pronte all'uso, garantendo così la verifica del rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti di cui all'art. 81 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Raggruppa le fattispecie di traffico e detenzione illecita di stupefacenti; nella sentenza è il capo di imputazione principale cui si riferiscono le condanne per ingenti quantità di droga.

  • art. 133 c.p.

    Stabilisce i criteri per la commisurazione della pena; qui richiamato per affermare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice purché motivata secondo i parametri indicati.

  • art. 81 c.p.

    Disciplina i limiti al cumulo delle pene e il rapporto di proporzione tra le sanzioni; la Corte verifica che la commisurazione complessiva per continuazione rispetti tali limiti.

  • art. 62-bis c.p.

    Prevede l'effetto dell'incensuratezza; la Corte ribadisce che l'incensuratezza di per sé non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma sulla definizione del processo su richiesta delle parti (richieste di definizione mediante applicazione di pena); citata come fatto processuale riferito alle richieste avanzate e respinte, senza che ciò abbia inciso sul riconoscimento delle attenuanti.

  • disposizioni attuative, art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limitazione nella riproduzione dei motivi del ricorso in sede di motivazione (richiama la formulazione sintetica dei motivi ai fini della motivazione della Corte).

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede l'emersione di elementi positivi a favore dell'imputato; la semplice assenza di precedenti o la confessione non costituiscono automaticamente diritto alle attenuanti.
  • Il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame e a motivare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole: è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi per il diniego o il riconoscimento delle attenuanti.
  • Nelle ipotesi di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e calcolare gli aumenti per ciascun reato satellite; il livello di dettaglio motivazionale richiesto è correlato all'entità degli aumenti e serve a consentire il controllo sul rispetto del rapporto di proporzione e sui limiti di cumulo previsti dall'art. 81 c.p.
  • Denunce di cause esterne all'attività illecita (es. presunta vittimizzazione per usura) devono essere concrete e provate per influire sulla valutazione delle circostanze personali: allegazioni generiche non sono sufficienti a mutare l'apprezzamento del giudice.
  • Le condotte di occultamento, la rilevanza delle quantità di stupefacente e la presenza di armi pronte all'uso sono elementi che, di norma, aggravano la valutazione sulla pericolosità sociale e ostano al riconoscimento di attenuanti generiche.

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