Cassazione Penale, Sentenza n. 9006/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di permesso premio ex art. 30-ter l. 26/7/1975 n. 354. Il ricorrente contestava la valutazione sulla sua pericolosità sociale ritenendo che il Tribunale avesse enfatizzato eccessivamente la mancanza di una riflessione critica e di assunzione di responsabilità per l'omicidio per cui è ergastolano, omettendo di considerare elementi favorevoli risultanti dall'osservazione personologica (assenza di dichiarazioni di pentiti, assenza di procedimenti successivi alla carcerazione, aggiornamenti del 2018 e 2019 che attesterebbero una presa di responsabilità) e la mancata attualità delle segnalazioni della DDA di Lecce e della Questura di Taranto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia correttamente attenuto al quadro normativo e giurisprudenziale, valutando complessivamente le informazioni disponibili e motivando in modo razionale il diniego del permesso premio. La Corte ha confermato che, in presenza di reati ostativi e di una presunzione relativa di perdurante pericolosità (post sent. Corte cost. n. 253/2019), non sono sufficienti elementi soggettivi o dichiarazioni del detenuto: occorrono elementi concreti e specifici idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
«Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ... il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».
Regola i presupposti per la concessione dei permessi premio: condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento rieducativo.
ottavo comma dell'art. 30-ter l. 26/7/1975 n. 354
«La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza ...».
Definisce il criterio di 'regolare condotta' come requisito del permesso premio.
art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiama la necessità di accertare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata quale elemento rilevante nelle verifiche propedeutiche alla concessione di benefici.
Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019
Ha trasformato la presunzione assoluta di perdurante pericolosità per reati ostativi in una presunzione relativa, consentendo che sia superata tramite elementi concreti e con regole probatorie rigorose; ha imposto un accertamento approfondito della situazione oggettiva.
Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2022
Ha chiarito che la valutazione per il superamento della presunzione dipende dalla situazione oggettiva nel caso concreto e che gli oneri probatori non possono basarsi in misura decisiva sul solo atteggiamento soggettivo del detenuto.
art. 416-bis cod. pen.
Norma penale rilevante ai fini della qualificazione del reato ostativo (associazione di tipo mafioso) per cui il ricorrente è stato condannato.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata negli atti in relazione ai reati per i quali il detenuto è stato condannato (normativa sugli stupefacenti).
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del condannato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per benefici come i permessi premio, oltre alla regolare condotta, è essenziale dimostrare l'assenza di pericolosità sociale con elementi oggettivi: dichiarazioni personali e partecipazione a percorsi rieducativi sono utili ma non determinanti se non supportate da prove concrete.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, la presunzione di perdurante pericolosità per reati ostativi è relativa: il richiedente può allegare elementi fattuali (assenza di procedimenti successivi, attività rieducative, assenza di segnalazioni recenti), ma il giudice deve integrare l'istruttoria e acquisire informazioni da autorità competenti (DDA, Procura nazionale antimafia, Comitato ordine e sicurezza).
- La valutazione della presenza o meno di collegamenti attuali con la criminalità organizzata richiede criteri di particolare rigore proporzionati alla forza del vincolo associativo: sono necessari elementi specifici e aggiornati, non riferimenti esclusivamente storici.
- Il principio di progressività trattamentale implica che, in presenza di dubbi significativi sulla reale revisione critica del comportamento del detenuto, il giudice possa disporre un ulteriore periodo di osservazione intramuraria prima di accordare benefici.
- La discrezionalità del magistrato di sorveglianza è ampia ma vincolata all'obbligo di motivare in modo razionale e fondato sulle evidenze istruttorie; decisioni motivate e fondate sulle fonti istituzionali difficilmente vengono riformate in sede di legittimità.
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