Cassazione Penale, Sentenza n. 13185/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per detenzione e porto illegali di armi (con sequestro di kalashnikov, pistole e fucili) per mancata autonoma valutazione da parte del giudice della cautela rispetto alla richiesta del pubblico ministero e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. I difensori hanno dedotto, tra l'altro, che: (i) l'ordinanza genetica avrebbe riprodotto la richiesta del PM senza compiere valutazioni autonome; (ii) alcune captazioni non sarebbero state valutate e avrebbero dimostrato che Annibale non era custode delle armi; (iii) in relazione all'aggravante mafiosa Annibale avrebbe consegnato le armi solo a titolo personale a Reccia e non con finalità di agevolare il clan, e non ci sarebbero riscontri dell'asserito vantaggio commerciale derivante dal rapporto con il clan.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondati i motivi prospettati. Sul profilo dell'autonoma valutazione, la Corte ha ritenuto che il giudice della cautela abbia indicato il materiale probatorio tratto dalla richiesta del PM ma abbia poi operato una valutazione specifica e distinta (esiti difformi per altri indagati, schede probatorie specifiche). Le censure generiche della difesa sono state ritenute insufficientemente specifiche per la cassazione. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, la Corte ha condiviso la valutazione del merito: intercettazioni, perquisizione e sequestro, nonché conversazioni da cui emergeva il ruolo apicale di Oreste Reccia e la consapevolezza di Annibale circa tale ruolo (anche alla luce del contributo del clan all'attività commerciale del ricorrente), giustificavano la configurazione dell'aggravante e la necessità della misura cautelare. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); la cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale quale giudice della libertà; la Corte richiama che il giudice della cautela deve compiere una valutazione autonoma dei presupposti della misura, anche se prende atto del materiale indicato dal PM.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per chi mette a disposizione mezzi o agevola un'organizzazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che l'aggravante può essere ricostruita per il soggetto che, consapevole del ruolo apicale del beneficiario, fornisce armi o mezzi tali da favorire l'attività del sodalizio, rilevando elementi finalistici e circostanziali (captazioni, vantaggi all'attività commerciale).
art. 292 cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la doglianza della difesa circa la motivazione fosse generica e non abbia indicato specificamente gli aspetti della motivazione la cui omissione avrebbe potuto determinare esiti diversi.
art. 616 cod. proc. pen.
Regola le spese in Cassazione; la sentenza applica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria previsti dalle disposizioni di attuazione (atto amministrativo/operativo conseguente alla decisione), come disposto nella parte finale della pronuncia.
Massime di principio
- Il giudice delle misure cautelari deve compiere una valutazione autonoma dei presupposti della misura anche se prende atto del materiale probatorio indicato dal PM; tuttavia, l'assenza di considerazione di singole captazioni rileva principalmente sull'adeguatezza motivazionale e deve essere censita in modo specifico per essere valutata in Cassazione.
- Per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 è necessario dimostrare non solo il contatto o la cessione di mezzi a un soggetto vicino alla mafia, ma la consapevolezza del ruolo associativo del beneficiario e la rilevanza finale della condotta nel favorire l'organizzazione; elementi indiziari come intercettazioni, perquisizioni e vantaggi patrimoniali all'attività dell'indagato possono concorrere a tale valutazione.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche: non è sufficiente contestare in termini generici la mancanza di autonoma valutazione o carenza motivazionale; va indicato quali passaggi motivazionali omissione o vizio abbiano impedito un apprezzamento contrario rilevante.
- Il sequestro materiale (armi, munizioni) connesso a intercettazioni e perquisizioni costituisce elemento probatorio di forte gravità indiziaria ai fini della misura cautelare, soprattutto se integrato da conversazioni che collegano la disponibilità delle armi a rapporti personali con esponenti di clan.
- La rilevanza di singole captazioni o omissioni nella motivazione può incidere sulla adeguatezza del dispositivo cautelare, ma non implica automaticamente l'assenza di autonoma valutazione del giudice della cautela; è necessario valutare se l'omissione fosse tale da impedire conclusioni diverse.
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