Sentenza n. 1420/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento disciplinare della Questura di Catanzaro relativo all’omessa comunicazione di una condanna penale all’amministrazione e ai superiori gerarchici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata per non avere informato formalmente l’amministrazione di appartenenza della condanna penale definitiva riportata per il reato di falso connesso alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha dedotto difetto di motivazione, irragionevolezza, arbitrarietà, violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, ingiustizia, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 2967 c.c., difetto di istruttoria, violazione del d.P.R. n. 737/1981, del d.P.R. n. 782/1985, dell’art. 97 Cost., del d.P.C.M. n. 214/2012, dell’art. 103 d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 10, comma 1, lettere A) ed E), d.lgs. n. 449/1992. In particolare, ha sostenuto di avere erroneamente utilizzato una certificazione ISEE per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, di avere appreso solo successivamente dell’imputazione e della condanna, che l’amministrazione avrebbe già dovuto conoscere i suoi precedenti penali per effetto delle comunicazioni dell’autorità giudiziaria, e che l’avvio del procedimento disciplinare sarebbe stato tardivo rispetto al termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981. Ha inoltre contestato la violazione del contraddittorio procedimentale e negato di avere violato i doveri di lealtà e correttezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il provvedimento disciplinare. Ha rilevato che il fatto contestato, ossia l’omessa informazione formale all’amministrazione e ai superiori gerarchici della condanna penale definitiva, era incontestato. La sanzione non riguardava direttamente la condotta penalmente illecita, ma la distinta omissione informativa, rilevante alla luce degli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 782/1985 e riconducibile alla fattispecie disciplinare residuale prevista dall’art. 4, n. 18, d.P.R. n. 737/1981. È stata respinta la tesi secondo cui l’amministrazione conoscesse già la condanna, poiché non erano stati forniti elementi di prova sufficienti; la precedente esclusione da uno scrutinio era stata motivata da un diverso procedimento penale. Quanto al contraddittorio, il giudice ha accertato che la dipendente aveva potuto presentare memorie difensive, aveva avuto accesso agli atti ed era stata rimessa in termini per una memoria ulteriore, facoltà non esercitata. Il termine di cui all’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 è stato ritenuto non applicabile, poiché riguarda il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e la sospensione cautelare in pendenza del procedimento penale, mentre nel caso concreto l’addebito concerneva l’omessa comunicazione della condanna. L’art. 103 d.P.R. n. 3/1957 e le norme procedimentali applicabili non impongono un termine fisso e perentorio, ma richiedono una contestazione effettuata con ragionevole prontezza e tempestività, da valutare in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti. È stata ritenuta adeguata anche la motivazione del provvedimento finale, che ricostruiva i fatti, il procedimento e la violazione disciplinare in coerenza con la normativa applicata. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la legittimità dell’atto escludeva gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità aquiliana. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e della complessità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 13 e 14 d.P.R. 782/1985
Il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni [...] e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell’Amministrazione. Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.
Le disposizioni fondano il dovere del dipendente della Polizia di Stato di mantenere una condotta conforme alla dignità delle funzioni e di informare formalmente l’amministrazione e i superiori gerarchici di una condanna penale rilevante per il rapporto fiduciario.
art. 4, n. 18, d.P.R. 737/1981
qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza
La fattispecie disciplinare residuale consente di sanzionare comportamenti non tipizzati nelle altre ipotesi, anche extrafunzionali, quando risultino incompatibili con il decoro delle funzioni.
art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981
quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti o circostanze che rendano l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione
Il termine previsto dalla disposizione riguarda la specifica fattispecie del rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare, non l’illecito autonomo costituito dall’omessa comunicazione della condanna all’amministrazione.
art. 103 d.P.R. 3/1957
La norma non impone un termine fisso e perentorio per la contestazione disciplinare, ma richiede una ragionevole prontezza e tempestività, da valutare caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è adeguata quando ricostruisce la vicenda fattuale e il procedimento svolto e dà conto della violazione disciplinare accertata in coerenza con la normativa applicata.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è infondata quando l’atto amministrativo risulta legittimo e non sono dimostrati gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità aquiliana.
art. 95 d.P.R. 115/2002
La condanna per il reato di falso commesso ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce il presupposto fattuale della contestazione disciplinare relativa all’omessa comunicazione.
Massime di principio
- Per il personale della Polizia di Stato, l’omessa comunicazione formale all’amministrazione e ai superiori gerarchici di una condanna penale rilevante per il rapporto fiduciario costituisce un illecito disciplinare autonomo rispetto alla condotta penalmente sanzionata e può essere valutata alla luce dei doveri di correttezza, irreprensibilità e tutela del decoro delle funzioni.
- Il termine previsto dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 per l’avvio del procedimento disciplinare in relazione a fatti emersi da un procedimento penale non si applica quando l’addebito disciplinare riguarda autonomamente l’omessa comunicazione della condanna all’amministrazione.
- Nel procedimento disciplinare, le disposizioni che impongono la contestazione immediata non stabiliscono necessariamente un termine fisso e perentorio: la tempestività deve essere valutata in concreto, tenendo conto della gravità dei fatti e della complessità degli accertamenti preliminari.
- Non è sufficiente allegare che l’amministrazione fosse già a conoscenza della condanna o dei precedenti penali del dipendente; tale conoscenza deve essere dimostrata con elementi probatori specifici e non può essere desunta da un precedente procedimento riferito a un diverso illecito.
- Il contraddittorio disciplinare è rispettato quando il dipendente può presentare memorie, accedere agli atti e usufruire delle facoltà difensive riconosciute dall’amministrazione, anche se decide di non avvalersi di una facoltà ulteriore dopo essere stato rimesso in termini.
- La motivazione di una sanzione disciplinare è sufficiente quando ricostruisce i fatti contestati, le fasi del procedimento e la norma disciplinare applicata, consentendo di comprendere la ragione della sanzione.
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