Sentenza n. 1441/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.804/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto alla ricorrente euro 2.500,00 mediante assegnazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 804/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, notificata e passata in giudicato, chiedendo l'ordine al Ministero di corrispondere euro 2.500,00, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, indicava soltanto il conferimento del mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti ai sensi della l. n. 107/2015, senza identificare il Tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. È stata inoltre esaminata, in via preliminare, la questione dell'obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. in relazione alla questione rilevata d'ufficio; il Collegio ha ritenuto tale avviso non necessario, poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio, con conseguente rinuncia implicita al contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve identificare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a individuare la controversia. La genericità può essere superata quando la procura sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, perché il collegamento fisico con l'atto consente di desumerne la specialità; tale effetto non si produce, secondo il Collegio, quando una procura cartacea generica sia scansionata e depositata telematicamente insieme a un ricorso nativo digitale. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina la modalità tecnica di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina l'esigenza sostanziale che la procura separata contenga elementi sufficienti a individuare la controversia e non dimostra, da sola, che il conferimento sia anteriore o coevo alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non potendo essere conferita soltanto in vista della notificazione o del deposito. Il vizio non è sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39, comma 1, c.p.a., perché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità necessariamente esistente al momento della proposizione del ricorso. Non è stata riconosciuta neppure la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non essendovi un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria ha confermato uno degli orientamenti già esistenti e la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Il ricorso, notificato il 20 novembre 2025, è quindi inammissibile. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di una procura speciale idonea a identificare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili alla sua individuazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio
L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non sia presente alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita al contraddittorio.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora richiesta dalla ricorrente in sede di ottemperanza; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiama le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 182 c.p.c.; tale richiamo non consente, secondo la decisione, di sanare la mancanza originaria della procura speciale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è applicabile per rinnovare o regolarizzare la procura speciale mancante o generica quando questa costituisca requisito di ammissibilità del ricorso da possedere al momento della proposizione.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistano orientamenti interpretativi utilizzabili e la parte abbia scelto la soluzione meno prudente.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce
La disposizione regola la modalità telematica di collegamento della procura separata all'atto, ma non rende valida una procura sostanzialmente generica né sostituisce l'esigenza di individuare la controversia e di verificare la preesistenza o coevità del conferimento rispetto al ricorso.
art. 22 c.p.a.
È richiamato per evidenziare la regola generale del patrocinio tecnico nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la necessità della difesa tecnica, che giustifica il rigore nella predisposizione della procura speciale.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 99 c.p.a.
Non è applicato direttamente, ma la sentenza richiama il principio vincolante enunciato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia, compresi l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria competente, quando sia redatta su documento separato dal ricorso.
- La procura generica redatta su supporto analogico separato e successivamente acquisita come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa per ciò solo una valida procura speciale apposta in calce al ricorso: il collegamento telematico tra i documenti non supplisce alla carenza degli elementi identificativi della controversia.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata conferita prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La mancanza o genericità originaria della procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la parte disponga di parametri normativi o giurisprudenziali sufficienti per orientare la propria condotta e abbia scelto una modalità meno prudente, anche se esistano orientamenti interpretativi contrastanti.
- Quando il difensore non partecipa all'udienza o alla camera di consiglio, la sua assenza può essere interpretata come rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, senza necessità dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., secondo la ratio accolta dalla decisione.
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