Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25930/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di appello che aveva mantenuto la condanna per evasione e dichiarazione di false generalità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a titolo di sanzione per l'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione e dichiarazione di false generalità. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva, sostenendo che il giudizio espresso sul punto fosse erroneo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che le argomentazioni difensive non erano idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata e, comunque, non emergeva alcun concreto interesse del ricorrente alla censura, priva di riflessi diretti e immediati sul trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • recidiva

    La censura sulla recidiva è stata ritenuta manifestamente infondata perché non scalfiva la motivazione della sentenza impugnata e, in ogni caso, non evidenziava un interesse concreto e attuale del ricorrente alla sua decisione, mancando una refluenza diretta e immediata sul trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione relativa alla recidiva deve essere sorretta da un concreto interesse dell'impugnante; in mancanza di una ricaduta diretta e immediata sul trattamento sanzionatorio, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • Una doglianza è manifestamente infondata quando le argomentazioni svolte non sono idonee a mettere in crisi la motivazione della sentenza impugnata sul punto specifico.
  • La mera contestazione della valutazione di recidiva, se priva di incidenza effettiva sulla pena, non è sufficiente a fondare un valido motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.