Cassazione Civile, Ordinanza n. 25355/2021 del 20/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta da un intermediario bancario contro un notaio, al quale si rimproverava di non avere correttamente rilevato, in occasione di un mutuo ipotecario, l'esistenza di un'ipoteca di grado anteriore gravante sul bene concesso in garanzia. L'attrice sosteneva di aver confidato, sulla base della relazione notarile, nella sufficienza della garanzia e di avere poi scoperto, nel corso dell'esecuzione immobiliare promossa per il recupero del credito, che il bene era in realtà assistito da un vincolo ipotecario pregiudizievole di primo grado in favore di terzi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritta l'azione; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per il deposito e l'utilizzazione di un documento che non risultava ritualmente presente nel fascicolo; 2) violazione dell'art. 2935 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la prescrizione e la responsabilità del notaio dovessero decorrere dalla concreta emersione del pregiudizio e che la Corte territoriale avesse trascurato la censura contro la mancata prova del danno; 3) violazione della disciplina sul c.d. doppio contributo unificato, assumendo che l'integrale rigetto o inammissibilità dell'impugnazione non ricorresse per effetto della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., poiché il ricorso non riproduceva né localizzava i documenti richiamati; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, che era fondata non sulla prescrizione ma sulla mancata prova del danno, oltre che per genericità della censura; ha respinto il terzo motivo, affermando che la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dipende dall'esito processuale di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e non è esclusa dalla sola compensazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità del ricorso.
art. 101 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per denunciare la violazione del contraddittorio; la Corte non esamina il merito della doglianza perché il motivo è inammissibile.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la riproduzione e la precisa localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura; la mancanza comporta inammissibilità.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; tuttavia il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimazione del motivo per violazione di legge richiamata dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto quando l'impugnazione è integralmente rigettata, inammissibile o improcedibile.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo del c.d. doppio contributo unificato richiamato nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su vizi relativi a documenti o atti processuali è indispensabile rispettare il requisito di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., mediante riproduzione del contenuto rilevante e precisa localizzazione degli atti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una determinata ragione autonoma, la censura che colpisca un diverso profilo è inammissibile per difetto di pertinenza.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una critica generica alla motivazione o in una mera riproposizione delle difese di merito; occorre indicare il fatto storico decisivo e il modo in cui esso è stato discusso e trascurato.
- La declaratoria di inammissibilità o di integrale rigetto dell'impugnazione rileva ai fini del c.d. doppio contributo unificato, a prescindere dalla compensazione delle spese di lite, poiché si tratta di un effetto processuale autonomo e non di una condanna sul merito della controversia.
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