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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 16020 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - IN GENERE - Immobile concesso in leasing - Alienazione alla scadenza - Determinazione del valore finale - Trasferimento effettuato dopo il 31dicembre 1992 - Nozione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia, che aveva annullato l'accertamento Invim ritenendo che il valore finale dell'immobile dovesse coincidere con il prezzo di riscatto previsto nel contratto di leasing e che tale valore non fosse rettificabile dall'Amministrazione. Secondo l'Agenzia, poiché l'esercizio dell'opzione di riscatto e il trasferimento della proprietà erano avvenuti il 24 dicembre 1997, quindi dopo il 31 dicembre 1992, il valore finale doveva essere determinato in base al valore venale dell'immobile al 31 dicembre 1992, considerando il suo effettivo valore di mercato e non il solo prezzo di riscatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR. Ha stabilito che, per i trasferimenti avvenuti dopo il 31 dicembre 1992, l'imponibile Invim deve essere calcolato facendo riferimento al valore dell'immobile al 31 dicembre 1992, anche se superiore a quello dichiarato dal contribuente e al prezzo di riscatto, purché inferiore o comunque coerente con l'effettivo valore di mercato. Il terzo e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti, mentre il quarto è stato rigettato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR Lombardia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, commi 6 e 7, lett. a)

    "valore dell'immobile" alla data del 31 dicembre 1992

    Per le alienazioni a titolo oneroso effettuate dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2003, compreso il riscatto di un immobile concesso in leasing, il valore finale ai fini Invim deve essere riferito al valore venale dell'immobile al 31 dicembre 1992, non automaticamente al prezzo di riscatto.

  • D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 2

    Il criterio basato sul prezzo di riscatto è applicabile quando l'esercizio dell'opzione e il relativo presupposto d'imposta si sono verificati entro il 31 dicembre 1992; non si applica ai trasferimenti successivi.

  • D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31

    La norma è richiamata in relazione alla possibilità dell'Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato ai fini Invim, secondo i criteri normativi applicabili al momento del trasferimento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 18

    Le disposizioni sono state richiamate dall'Agenzia in relazione ai poteri e ai limiti del giudizio tributario, ma la Corte non ha fondato su di esse l'accoglimento principale del ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide sulla domanda principale di annullamento dell'avviso, anche se non esamina autonomamente ogni possibile valore intermedio tra quello dichiarato e quello accertato.

Massime di principio

  • Nelle operazioni di riscatto di immobili precedentemente concessi in leasing, occorre individuare la data in cui si verifica il trasferimento della proprietà o il presupposto d'imposta.
  • Se il presupposto si è verificato entro il 31 dicembre 1992, il valore può essere determinato secondo il criterio speciale collegato al prezzo di riscatto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 643 del 1972.
  • Se il trasferimento è avvenuto dopo il 31 dicembre 1992, il valore finale ai fini Invim deve essere riferito al valore venale effettivo dell'immobile al 31 dicembre 1992, tenendo conto anche del vincolo di leasing.
  • Il prezzo di riscatto, i canoni versati e il valore indicato nelle fatture Iva non costituiscono necessariamente il valore fiscale definitivo dell'immobile per i trasferimenti successivi al 31 dicembre 1992.
  • L'Amministrazione finanziaria può rettificare il valore dichiarato quando ritenga, sulla base degli elementi disponibili, che il valore di mercato alla data rilevante sia superiore.
  • Il giudice tributario deve verificare concretamente il valore di mercato alla data prevista dalla legge; non può assumere in modo automatico che tale valore coincida con il prezzo di riscatto.

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