Cassazione Civile, Ordinanza n. 20764/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione risarcitoria proposta dalla curatela del fallimento di una società nei confronti di alcuni soggetti ritenuti responsabili, anche in concorso con altri, di condotte illecite connesse a fatti di bancarotta fraudolenta. Il ricorrente, indicato come consigliere di amministrazione della società nel periodo rilevante, è stato condannato in primo grado e la decisione è stata confermata in appello, sulla base della sentenza di patteggiamento resa nel processo penale e di ulteriori risultanze istruttorie, ritenute idonee a integrare una responsabilità per culpa in vigilando ex art. 2392 c.c. Il ricorrente ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione degli artt. 2392 c.c., 115 e 116 c.p.c. per asserita omessa motivazione su fatti decisivi e errata valorizzazione della sentenza di patteggiamento; 2) violazione degli artt. 2392 commi 1 e 2 c.c., 40 c.p. e 115-116 c.p.c. per avere i giudici di merito ritenuto la sua responsabilità senza individuare concretamente i poteri effettivi e senza considerare la sua dedotta estraneità ai fatti; 3) violazione dell'art. 11 preleggi in relazione all'art. 2392 c.c. per la questione della disciplina applicabile ratione temporis, motivo poi ritenuto infondato; 4) violazione degli artt. 2697 e 2698 c.c., 115, 177, 24 Cost., 6 e 13 CEDU per la mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare ruolo e poteri effettivi; 5) violazione dell'art. 2729 c.c. per l'illogicità nella valutazione dei cd. segnali di allarme e della conoscenza dei fatti dannosi; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra/extra petita, avendo il tribunale e la corte di merito qualificato la domanda come manleva/regresso anziché garanzia propria. La Cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i motivi primo, secondo, quarto e quinto, ha rigettato il terzo e ha dichiarato assorbito il sesto, rilevando che la Corte d'appello non aveva spiegato in modo concreto in cosa consistesse la culpa in vigilando del ricorrente, né se e come egli avesse potuto impedire o attenuare il danno nel tempo in cui rimase in carica; inoltre, aveva erroneamente svalutato la prova testimoniale richiesta, che poteva incidere su un punto decisivo della controversia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti motivati, i primi, secondi, quarti e quinti motivi di ricorso, ha rigettato il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il sesto. La sentenza della Corte d'appello di Messina è stata cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la configurabilità della responsabilità dell'amministratore alla luce dei poteri effettivi, della concreta possibilità di intervento impeditivo o correttivo e delle prove richieste e non ammesse. È stato inoltre ribadito che, tra coobbligati solidali, non è configurabile una domanda di manleva, residuando semmai l'azione di regresso in ragione della quota di responsabilità accertata. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 2392 c.c.
Nel testo anteriore alla riforma del 2003, impone a tutti gli amministratori di s.p.a. un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che permane anche in presenza di attribuzioni delegate; la responsabilità solidale richiede però la mancata vigilanza oppure l'omesso intervento, da dimostrare in concreto, per impedire o attenuare atti pregiudizievoli conosciuti.
art. 11 disp. prel. c.c.
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 6 del 2003 hanno natura sostanziale e non si applicano retroattivamente ai fatti anteriori, in assenza di una diversa disciplina derogatoria.
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
Le nuove norme in materia di azioni di responsabilità degli amministratori hanno introdotto disciplina sostanziale non applicabile ai fatti anteriori al 1° gennaio 2004.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento non vale come piena prova automatica della responsabilità nel giudizio civile, ma può essere valutata come indizio, da apprezzare unitamente alle altre risultanze istruttorie.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere del convenuto di provare le circostanze idonee a escludere la propria responsabilità e le ragioni della mancata prova ammessa.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono fondarsi su fatti noti e gravi, precisi e concordanti; la motivazione non può essere illogica o contraddittoria nella costruzione dei cd. segnali di allarme.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; la censura resta tuttavia assorbita quando è necessario un nuovo esame della responsabilità e del rapporto tra i coobbligati.
art. 115 c.p.c.
Le prove acquisite devono essere valutate nel rispetto del principio dispositivo e del contraddittorio, senza ignorare le circostanze dedotte e ritualmente articolate.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove deve essere logica e coerente; è censurabile ove il giudice attribuisca valore decisivo a elementi non sufficientemente scrutinati.
art. 40 c.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare il nesso tra le condotte e il danno, ma non costituisce il fulcro della decisione di cassazione.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e del giusto processo in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale.
art. 13 CEDU
Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto difensivo sul diritto a un rimedio effettivo.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della violazione del diritto di difesa a causa della mancata ammissione della prova.
art. 175 c.p.c.
Richiamato in tema di dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e di assicurare ragionevole durata del processo.
art. 127 c.p.c.
Richiamato, insieme all'art. 175 c.p.c., per il principio di sollecita definizione del processo.
art. 348-ter c.p.c.
La preclusione all'impugnazione per omesso esame di fatti storici nelle ipotesi di doppia conforme opera solo quando le decisioni di merito si fondano sulle stesse ragioni; non opera se è mancata del tutto l'informazione probatoria su circostanze decisive.
Massime di principio
- Nelle azioni di responsabilità contro amministratori di società, il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione sussiste anche in presenza di deleghe o attribuzioni specifiche, ma la responsabilità non può essere affermata in modo astratto: occorre accertare in concreto quali poteri avesse l'amministratore, se conoscesse gli atti pregiudizievoli e se, nel tempo utile residuo, potesse effettivamente impedirli o attenuarne gli effetti.
- La sentenza di patteggiamento nel processo penale non costituisce, di per sé, prova piena della responsabilità civile; il giudice civile può valorizzarla come elemento indiziario, da verificare unitamente alle altre prove disponibili, con motivazione specifica e coerente.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione quando la prova sia diretta a dimostrare circostanze decisive, idonee a scardinare il fondamento della decisione di merito; il giudice non può respingerla con formule apodittiche o con richiami generici alla mancata reiterazione, se dagli atti risulta una richiesta specifica e persistente.
- Tra coobbligati solidali non è configurabile una domanda di manleva in senso tecnico; il rimedio correttamente esperibile è l'azione di regresso, da esercitare nei limiti della quota di responsabilità accertata.
- Le presunzioni semplici richiedono un percorso logico fondato su fatti noti, gravi, precisi e concordanti: la motivazione è viziata quando si fonda su cd. segnali di allarme senza spiegare adeguatamente il passaggio inferenziale e il concreto collegamento con la responsabilità del singolo soggetto.
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