Sentenza n. 761/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ortopedical di Caroli Maria & C. Snc il 22/2/2023: della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ortopedical di Caroli Maria & C. Snc il 29/3/2023: della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell'8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ortopedical di Caroli Maria & C. Snc il 17/11/2023: della deliberazione della Giunta regionale p.t. della Regione Basilicata n. 444 del 28.7.2023, ad oggetto: “Approvazione e aggiornamento degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015 - 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015” nonché della determinazione degli importi ridotti (pubblicata il 21.7.2023) e la DGR n. 207/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022 e, con motivi aggiunti, provvedimenti regionali relativi agli obblighi di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché, con successivi motivi aggiunti, determinazioni della Regione Puglia e una deliberazione della Regione Basilicata concernenti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette agli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 e la quantificazione degli importi dovuti. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato un'istanza di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota ridotta del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che non erano state prodotte dalle amministrazioni regionali le attestazioni dell'avvenuto versamento richieste dalla medesima disposizione per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancava la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni previste dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Ha però ritenuto che il versamento della quota del 25 per cento e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse potessero essere valutati ai fini dell'improcedibilità del ricorso. Poiché la questione era stata rilevata d'ufficio, il Collegio ne ha dato avviso alle parti in udienza ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...
La disposizione consente di assolvere gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota del 25 per cento; prevede inoltre che le amministrazioni regionali attestino il versamento e lo comunichino al TAR Lazio ai fini della cessazione della materia del contendere. In mancanza di tali attestazioni, il giudice non può dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere, ma può valutare il versamento ai fini della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve darne avviso alle parti; il TAR ha adempiuto a tale obbligo prima di dichiarare l'improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene una carenza di interesse alla decisione; tale disposizione è stata applicata per effetto del versamento della quota ridotta previsto dalla normativa sopravvenuta.
Massime di principio
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale richiede il rispetto degli adempimenti documentali espressamente stabiliti dalla legge, inclusa, quando prevista, la produzione in giudizio delle attestazioni dell'amministrazione competente.
- La sopravvenuta estinzione o soddisfazione dell'obbligazione sostanziale può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse anche quando non ricorrono le condizioni formali per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Se il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, deve previamente sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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