Sentenza n. 7853/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento 1) del decreto della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e, in particolare, per quanto occorrer possa: - del D.M. 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del D.M. 6 ottobre 2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019; - dell’Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito. Non è stata quindi esaminata la legittimità del decreto regionale né degli atti presupposti. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.
Atto impugnato: decreto della Regione Toscana che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, con indicazione degli importi dovuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto regionale e gli atti presupposti o connessi relativi al sistema di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto, le linee guida ministeriali, una circolare del Ministero della Salute, l'Accordo Stato-Regioni e l'Intesa Stato-Regioni. Dal testo della sentenza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti. Successivamente, dopo la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza straordinaria, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
È indicato quale base normativa del decreto regionale recante gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018; la sentenza non ne esamina il contenuto, essendo il ricorso dichiarato improcedibile.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non sono esplicitate ulteriori interpretazioni nella decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito, intervenuta prima della decisione, determina la sopravvenuta carenza d'interesse e conduce alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, il giudice non procede all'esame dei motivi di illegittimità relativi all'atto impugnato e agli atti presupposti.
- La peculiarità e le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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