Sentenza n. 2082/2026 - Napoli, Sezione 4
per la declaratoria, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Università degli Studi di -OMISSIS-” sull’istanza dell’11 febbraio 2025 avanzata dalla Sig.ra -OMISSIS- al fine di ottenere il trasferimento al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi ragioni familiari ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938; e per l’ordine all’Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della istanza di trasferimento della ricorrente, ai fini del rilascio del nulla osta all’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; E PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA che provveda in luogo dell’Ateneo resistente nell’ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest’ultimo. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9\4\2025: PER L’ANNULLAMENTO - della nota prot. n. PG/2025/-OMISSIS-del 26 marzo 2025 emessa dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università resistente, e firmata dal Dirigente, con la quale è stata rigettata l’istanza, ex art. 9 r.d. n. 1269/1938 s.m.i., presentata dalla ricorrente in data 11 febbraio 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI volte ad ordinare all’Università degli Studi “-OMISSIS-” di riesaminare l’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando nel merito la situazione familiare della ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso dell’istanza di trasferimento per gravi motivi familiari al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, adottato dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti; precedentemente, silenzio-inadempimento sulla medesima istanza
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, iscritta al primo anno di Medicina e Chirurgia presso un altro ateneo, ha chiesto il trasferimento in entrata ai sensi dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938, deducendo la necessità di assistere in via continuativa ed esclusiva il fratello, affetto da grave disabilità, poiché la madre e la sorella sarebbero impossibilitate a prestare adeguata assistenza. Inizialmente ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento dell’università, chiedendo l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’ateneo ha adottato un diniego espresso, impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente ha dedotto: 1) incompetenza del dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, sostenendo che la competenza a decidere spettasse esclusivamente al Rettore ai sensi dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938; 2) violazione dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938, sostenendo che la disposizione, tuttora vigente, imponesse una valutazione delle gravi ragioni familiari e non potesse essere superata dalla disciplina interna dell’ateneo o dalla mancanza di posti, trattandosi di trasferimento straordinario; ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale della disciplina sugli accessi programmati; 3) violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto e difetto di istruttoria, assumendo che il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto incidere sull’esito. L’università ha sostenuto che i trasferimenti ad anni successivi al primo nei corsi di Medicina e Chirurgia sono soggetti alla disciplina speciale dell’accesso programmato nazionale, alla disponibilità di posti, alla pubblicazione di bandi e alla selezione degli aspiranti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso contro il silenzio, poiché l’amministrazione si è pronunciata espressamente durante il giudizio. Ha respinto i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la censura di incompetenza: l’art. 9 r.d. n. 1269/1938 affianca al Rettore la figura del “direttore” quale organo apicale, oggi identificabile anche nel direttore della struttura amministrativa competente per i servizi agli studenti. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che la disciplina speciale dettata dalla legge n. 264/1999 e dai decreti ministeriali attuativi, in particolare dall’art. 10 dell’Allegato 3 al d.m. n. 472/2024, condizioni l’iscrizione ad anni successivi al primo alla previa disponibilità di posti liberatisi nella relativa coorte, al riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e alla pubblicazione di un avviso o bando con selezione degli aspiranti. Ha aderito al precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3737/2025, secondo cui il sistema dell’accesso programmato deroga, per Medicina e Chirurgia, all’art. 9 r.d. n. 1269/1938; pertanto non è configurabile un trasferimento straordinario al di fuori della procedura pubblica e in assenza di posti disponibili. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva di spazio, alla luce dell’interpretazione già fornita dal giudice d’appello. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso l’illegittimità per omesso preavviso di rigetto, ritenendo il provvedimento vincolato dalla disciplina speciale e applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: il contenuto del diniego non avrebbe potuto essere diverso. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio è divenuto improcedibile perché l’amministrazione ha adottato un provvedimento espresso durante il giudizio.
art. 9 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269
Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.
La disposizione è ritenuta tuttora vigente, ma, per i corsi di Medicina e Chirurgia soggetti ad accesso programmato, è derogata dalla disciplina speciale sugli accessi e sui trasferimenti ad anni successivi al primo.
art. 3, comma 1, lett. a) e b), l. 2 agosto 1999, n. 264
Costituisce la base legislativa del sistema di programmazione nazionale degli accessi, che impedisce la programmazione di posti aggiuntivi negli anni successivi al primo e collega i trasferimenti alla disponibilità di posti nella relativa coorte.
art. 9 e art. 10 dell’Allegato 3 al d.m. n. 472/2024
Le iscrizioni ad anni successivi al primo [...] possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso [...]. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.
La disciplina ministeriale richiede disponibilità documentata di posti, riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e partecipazione a una procedura pubblica; essa si applica ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto è ritenuto superfluo quando il provvedimento abbia contenuto vincolato e le osservazioni dell’interessato non avrebbero potuto modificarne l’esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando la disciplina applicabile rende vincolato il diniego e impedisce qualsiasi esito diverso.
art. 3, comma 3, l. n. 104/1992
È richiamato nella disciplina ministeriale quale requisito rilevante per il titolo di preferenza nei trasferimenti ad anni successivi al primo dei corsi ad accesso programmato, in presenza di disabilità grave.
Massime di principio
- Per l’iscrizione ad anni successivi al primo nei corsi di Medicina e Chirurgia soggetti ad accesso programmato nazionale, il trasferimento è subordinato alla disponibilità di posti liberatisi nella relativa coorte, al riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e alla partecipazione a una procedura pubblica indetta mediante avviso o bando; non è consentita l’iscrizione in sovrannumero o al di fuori della procedura prevista.
- La disciplina speciale sull’accesso programmato nazionale e sui trasferimenti ad anni successivi al primo prevale sulla disciplina generale dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938, escludendo che gravi motivi familiari possano fondare autonomamente un trasferimento in assenza dei presupposti previsti dalla normativa speciale.
- Ai fini dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938, la competenza a decidere sulla domanda di trasferimento non è necessariamente riservata in via esclusiva al Rettore, potendo spettare anche a un organo amministrativo apicale equiparabile al “direttore” previsto dalla disposizione, quale il direttore della struttura competente per i servizi agli studenti.
- L’omesso preavviso di rigetto non determina l’annullabilità del diniego quando, in ragione della disciplina vincolante applicabile, sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 659/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →