Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 247/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del Provvedimento della Regione Puglia con cui è stata rigettata la proposta di rettifica, formulata dalla Ricorrente, degli elaborati del PPTR ai sensi dell'art.104 delle NTA, nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi compresa la Relazione istruttoria sottostante e la Nota di richiesta di controdeduzioni.

Giustizia amministrativa202001530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Regione Puglia sull'istanza di rettifica della perimetrazione di un'area classificata dal PPTR come cordone dunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di una struttura turistico-balneare in Porto Cesareo, contestava il diniego regionale alla proposta di rettifica degli elaborati del PPTR formulata ai sensi dell'art. 104 delle NTA. Sosteneva che l'area, in parte oggetto di concessione demaniale e individuata nel piano come cordone dunale, non presentasse più da tempo le caratteristiche oggettive e naturalistiche di tale elemento e non fosse suscettibile di recuperarle. Deduceva quindi travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta irrazionalità del provvedimento. La Regione sosteneva invece che l'art. 104 delle NTA riguardasse esclusivamente errori originari di localizzazione o perimetrazione, mentre la trasformazione o degradazione del cordone dunale non ne esclude necessariamente la tutela e può essere oggetto di ripristino ecologico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la perimetrazione e le possibilità di recupero di un cordone dunale implichino valutazioni tecniche, sindacabili soltanto in presenza di errori tecnici, manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento palese o macroscopiche contraddizioni, non riscontrati nel caso concreto. Ha inoltre affermato che, ai fini dell'identificazione del cordone dunale, possono essere sufficienti i rilievi cartografici e che tale elemento può sussistere anche in presenza di una situazione fattuale alterata da interventi antropici, poiché proprio gli insediamenti possono impedire il ripristino del sistema dunale. La nozione rilevante è quella definita dalle NTA del PPTR, che comprende anche aree parzialmente occupate da strutture antropiche e tutela gli equilibri naturalistici necessari alla formazione, al ripascimento e al modellamento del cordone. L'art. 104 delle NTA non attribuisce quindi al privato un'aspettativa alla riperimetrazione dell'area per il solo fatto che essa sia stata trasformata dall'intervento umano. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese, oltre oneri e spese di legge, in favore della Regione Puglia.

Norme richiamate

  • art. 104 NTA del PPTR

    La disposizione non fonda un diritto o un'aspettativa alla riperimetrazione dell'area classificata come cordone dunale per il solo verificarsi di trasformazioni antropiche; riguarda la rettifica di errori originari di localizzazione o perimetrazione.

  • art. 56 NTA del PPTR

    areali, di estensione cartografabile in rapporto alla scala di rappresentazione del PPTR, in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche

    La definizione pianificatoria del cordone dunale comprende anche accumuli antichi e aree parzialmente occupate da strutture antropiche.

  • art. 52, comma 1, lett. c), NTA del PPTR

    È richiamata quale disposizione dalla quale si desume che i cordoni dunali degradati possono essere oggetto di opere di rifacimento e ripristino ecologico.

  • art. 56, comma 4, lett. c2), NTA del PPTR

    È richiamata quale disposizione che contempla interventi di rifacimento e ripristino ecologico dei cordoni dunali degradati.

  • art. 73 c.p.a.

    Disciplina il deposito delle memorie utilizzate dalle parti nel giudizio; non costituisce il fondamento sostanziale della decisione.

Massime di principio

  • Nella materia della tutela paesaggistica, la qualificazione e la perimetrazione di un cordone dunale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo quando la valutazione amministrativa ecceda i limiti di attendibilità tecnico-scientifica o sia affetta da manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà, palese travisamento dei fatti o macroscopiche contraddizioni.
  • Quando siano prospettate valutazioni tecniche divergenti ma entrambe plausibili, il giudice deve privilegiare la valutazione dell'organo amministrativo istituzionalmente competente, senza sostituirvi una propria valutazione o quella del consulente di parte.
  • La nozione giuridicamente rilevante di cordone dunale è quella definita dagli strumenti di pianificazione paesaggistica e può comprendere accumuli naturali antichi o parzialmente occupati da strutture antropiche; la tutela riguarda anche gli equilibri naturalistici che consentono formazione, ripascimento e progressivo modellamento del sistema dunale.
  • L'identificazione di un cordone dunale può fondarsi sui rilievi cartografici e non richiede necessariamente la persistente presenza, nello stato attuale, di una duna integra e immediatamente riconoscibile sul terreno.
  • La trasformazione antropica o il degrado dell'area non determinano di per sé il venir meno della qualificazione paesaggistica come cordone dunale né attribuiscono al privato un'aspettativa alla riperimetrazione ai sensi della disciplina di rettifica del piano, quando l'area sia stata correttamente individuata originariamente.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiPiani regolatori e varianti
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.