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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8497/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per i reati di furto aggravato e resistenza a P.U. L'aggravamento era motivato dal fatto che, a seguito di controlli dei Carabinieri, il domicilio indicato dall'indagato alla scarcerazione risultava inesistente e le ricerche per rintracciarlo erano risultate negative. La difesa deduceva in particolare la mancata traduzione nella lingua georgiana dell'ordinanza impositiva degli arresti domiciliari (l'indagato comprenderebbe solo il georgiano), sostenendo che per tale omissione l'indagato non avrebbe compreso di essere sottoposto a restrizione e quindi non avrebbe avuto la volontà di eludere la misura. Si richiamava giurisprudenza secondo cui, se lo straniero non conosce l'italiano, sorge il dovere di tradurre il provvedimento e i termini difensivi decorrono dalla traduzione.

La decisione

Il Tribunale di L'Aquila ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto che, sebbene il diritto alla traduzione sussista, il G.i.p. avesse emesso l'ordinanza impositiva in udienza alla presenza dell'interprete nominato e che l'indagato avesse comunque compreso di essere sottoposto agli arresti domiciliari (circostanza rafforzata dal fatto che aveva indicato un domicilio inesistente per eludere i controlli). Il Tribunale ha considerato la motivazione del G.i.p. congrua e ha osservato che le asserzioni difensive sulla mancata lettura in udienza non erano documentate, violando il principio di autosufficienza del ricorso. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, co.1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 276, comma 1-ter c.p.p.

    Norma richiamata per giustificare l'aggravamento della misura cautelare (sostituzione degli arresti domiciliari con custodia in carcere) in ragione della condotta dell'indagato (es. elusione dei controlli indicando domicilio inesistente).

  • art. 143 c.p.p.

    Riferimento alla normativa sulle comunicazioni e garanzie procedurali; nel caso si è richiamato il principio che il destinatario straniero ha diritto alla comprensione dell'atto, sicché può rendersi necessaria la traduzione o l'interprete.

  • Sez. 6 n. 14588 del 20/03/2006 (Sentenza Ajbari, Rv. 234036)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma il dovere di traduzione dell'ordinanza cautelare quando è provato che lo straniero non conosce l'italiano; i termini per l'esercizio dei diritti difensivi decorrono dal momento in cui l'atto tradotto ha raggiunto il suo scopo.

  • art. 94, co.1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (es. comunicazioni interne/annotazioni di rito); qui il Tribunale manda gli atti in cancelleria per le conseguenti formalità.

Massime di principio

  • La mancata traduzione di un provvedimento cautelare a un indagato straniero può incidere sui termini difensivi solo se viene provato che l'atto non è stato comprensibile e che ciò ha effettivamente impedito l'esercizio dei diritti; la mera affermazione non documentata non basta.
  • La presenza di un interprete in udienza, e l'emissione del provvedimento in sua presenza, creano una presunzione di conoscenza dell'atto da parte dello straniero, salvo prova contraria.
  • Per far valere l'illegittimità derivante dalla mancata traduzione occorre produrre elementi probatori (es. attestazioni sull'assenza di traduzione, dichiarazioni formali dell'interprete, verbali d'udienza) rispettando il principio di autosufficienza del ricorso.
  • L'aggravamento della misura cautelare per elusione dei controlli (domicilio inesistente, irreperibilità) è legittimo quando il giudice motivi congruamente che il comportamento dell'indagato dimostra la volontà di sottrarsi alle prescrizioni cautelari.
  • In sede di impugnazione il giudice di merito dà rilievo alle valutazioni di fatto del G.i.p.; le censurabilità è limitata quando la motivazione del provvedimento iniziale risulti chiara e supportata da elementi concreti.

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