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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26189/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione nel merito è stata resa sulle indennità ex art. 20 e art. 25 ANA, perché l'esame è stato arrestato da ragioni processuali di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di agenzia assicurativa cessato, nel quale l'agente aveva chiesto varie indennità previste dall'accordo economico collettivo di settore. In appello la Corte di Venezia aveva respinto la domanda di indennità ex art. 20 ANA ritenendola formulata in modo del tutto generico, mentre aveva accolto l'appello della società mandante riducendo l'indennità ex art. 25 ANA riconosciuta in primo grado da euro 68.641,49 a euro 17.222,33, sulla base delle conclusioni del CTU. L'agente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la qualificazione della domanda relativa all'art. 20 ANA come generica; con il secondo ha contestato la riduzione dell'importo dovuto ex art. 25 ANA, sostenendo che la domanda riconvenzionale di primo grado era stata formulata in modo determinato e "secco" nel quantum e che la decisione di appello avrebbe ecceduto il devoluto. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi erano inammissibili: il ricorso non indicava con specificità quali norme di diritto fossero state violate; non riportava adeguatamente il contenuto delle clausole collettive asseritamente violate né indicava se e dove il contratto collettivo fosse stato prodotto; inoltre, le censure, pur formalmente prospettate come errores in iudicando, investivano in realtà vizi di attività del giudice, quali l'interpretazione della domanda e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che avrebbero dovuto essere dedotti come errores in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere articolato con specificità, indicando chiaramente le norme violate; le censure che investono errori di attività del giudice, come interpretazione della domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, vanno veicolate come errores in procedendo ex n. 4 e non come errores in iudicando ex n. 3

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 20 ANA

    richiamato come base della domanda di indennità dell'agente dopo lo scioglimento del contratto di agenzia; la Corte territoriale aveva ritenuto la domanda troppo generica

  • art. 25 ANA

    richiamato come base dell'indennità spettante all'agente; in appello l'importo è stato ridotto aderendo alle conclusioni del CTU

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure di violazione di legge devono indicare in modo specifico le norme asseritamente violate e spiegare in concreto in che cosa consista la violazione, non essendo sufficiente una generica denuncia di errori di diritto.
  • Quando si invoca la violazione o falsa applicazione di clausole di un contratto o accordo collettivo, il ricorrente deve riportarne adeguatamente il contenuto e indicare dove il documento sia stato prodotto nel processo, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Le doglianze che riguardano l'interpretazione della domanda, la corrispondenza tra chiesto e pronunciato o altri vizi di attività del giudice non possono essere formulate come errores in iudicando, ma devono essere dedotte come errores in procedendo.
  • La mancanza di specificità del motivo di ricorso, sia sotto il profilo della norma violata sia sotto quello del contenuto della fonte contrattuale richiamata, comporta l'inammissibilità del ricorso in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAgenzia
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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