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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34019/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), deducendo: 1) mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p., relativo all'audizione dei testi Gondola, Fifuzzo, Marchese, Lucchese, Umberto e Salvatore Guagliardo richiesti dalla difesa in quanto indicati dai collaboratori di giustizia come testimoni di condotte rilevanti del D'Ugo; 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., per supposte contraddizioni, lacune mnemoniche e divergenze nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Flannia, Gennaro, Zarcone, Restivo) e degli imputati connessi (Andrea e Francesco Lombardo), tali da rendere inattendibili i loro apports probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero in massima parte di natura fattuale o generica e quindi non valutabili in sede di legittimità. Sul primo motivo, la Corte ha confermato la legittima valutazione di merito che aveva ritenuto non necessaria l'assunzione dei testimoni richiesti, perché mancava la dimostrazione della "decisività" delle prove richieste e perché la richiesta era stata formulata tramite l'art. 507 c.p.p. (poteri discrezionali del giudice) e non come domanda di ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2; tale scelta rientra nella valutazione del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è incensurabile in Cassazione. Sul secondo motivo, le critiche all'attendibilità dei collaboratori sono state ritenute generiche, rivendicative di una rivalutazione fattuale e prive dei verbali necessari per verifiche puntuali; la Corte ha inoltre rilevato elementi di riscontro esterno (intercettazioni, convergenze probatorie e riconoscimento, in atti di altri procedimenti, dell'attenuante per collaborazione per alcuni dichiaranti) che hanno sostenuto la decisione dei giudici di merito. La Corte ha quindi confermato la valutazione sulla sussistenza dell'appartenenza di fatto del D'Ugo al sodalizio mafioso, pur senza formale investitura, e ha disposto la condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Delitto di associazione di tipo mafioso; la sentenza ha ritenuto provata l'appartenenza sostanziale dell'imputato al sodalizio anche in assenza di formale investitura, sulla base del quadro probatorio complessivo

  • art. 606, lett. d) c.p.p.

    Motivo di impugnazione per cassazione relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte richiede che la parte dimostri l'effettiva 'decisività' della prova, ossia che la sua escussione avrebbe sicuramente determinato diversa pronuncia

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Motivo di impugnazione per vizio di motivazione; in Cassazione non è ammessa la semplice rivalutazione fattuale o la generica indicazione di contraddizioni senza puntuale confronto probatorio

  • art. 507 c.p.p.

    Potere discrezionale del giudice di merito di disporre d'ufficio o su istanza l'integrazione probatoria; le scelte discrezionali adeguatamente motivate non sono sindacabili in sede di legittimità

  • art. 603, comma 1 c.p.p.

    Regola sulla rinnovazione istruttoria: la necessità di integrare il dibattimento sussiste solo se il giudice rileva l'incertezza degli esiti probatori e l'impossibilità di decidere allo stato degli atti

  • art. 495, secondo comma c.p.p.

    Disciplina sui mezzi di prova e sulle forme di richiesta di ammissione; la mancata osservanza di tale forma può precludere il dedurre in Cassazione la mancata assunzione della prova come vizio decisivo

  • art. 8, L. n. 203/1991

    Norma che prevede l'attenuante speciale per la collaborazione di chi rende dichiarazioni in processi; il riconoscimento di tale attenuante in altri procedimenti è stato considerato elemento di conforto per l'attendibilità dei collaboratori

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato dalla Corte alla parte ricorrente

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; utilizzata per motivare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in assenza di prova di assoluta insussistenza di colpa nella presentazione del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del dibattimento per questioni meramente probatorie o per chiedere nuova escussione di testimoni salvo che sia dimostrata la decisività della prova e sia stata rispettata la forma di richiesta prevista (art. 495 c.p.p.)
  • Le decisioni del giudice di merito sull'opportunità di integrare il quadro probatorio ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sono di regola incensurabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate
  • Le censure basate su contrasto o lacune di memoria nei racconti dei collaboratori devono essere formulate con precisione e corredate dai verbali per consentire la verifica in sede di legittimità; l'attacco generico è inammissibile
  • L'appartenenza a un'associazione mafiosa può essere accertata anche senza formale investitura, mediante elementi circa il ruolo stabile e la 'messa a disposizione' dell'individuo nella struttura organizzativa
  • Il riconoscimento di attenuanti o valutazioni favorevoli in altri procedimenti (es. riconoscimento dell'attenuante di collaborazione) può avere rilievo nella valutazione complessiva dell'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori
  • Ricorsi manifestamente infondati o che ripropongono valutazioni fattuali sono suscettibili di inammissibilità e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre dunque valutare attentamente l'ammissibilità giuridica e la 'novità' delle questioni proposte prima di proporre ricorso in Cassazione

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