Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50454/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 611 c.p.p., per la mancata ammissione del difensore alla discussione orale nonostante istanza di differimento presentata il 05/02/2021 con esplicita richiesta di poter essere presente per discutere l'appello; 2) vizi di motivazione: contraddittorietà e insufficienza delle risultanze probatorie rispetto alle dichiarazioni di Granati e alle altre prove, nonché rilievo di una sentenza civile passata in giudicato che escluderebbe la responsabilità di Manetti rispetto a Martini; 3) inosservanza dell'art. 62-bis c.p. e vizi di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato e assorbente il primo motivo. Ha ritenuto che l'istanza di differimento, nella quale il difensore aveva espressamente chiesto il rinvio "per consentirmi di essere presente per poter discutere il gravame", costituisse una richiesta valida di trattazione orale; la mancata valutazione di tale impedimento ha comportato una nullità assoluta per difetto di assistenza dell'imputato. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Le altre questioni di merito (vizi di motivazione e circostanze attenuanti) sono state quindi assorbite e saranno valutate nel nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato l'omessa valutazione dell'istanza di discussione orale come lesione del diritto alla difesa: la mancata ammissione del difensore alla trattazione, dopo richiesta tempestiva ed esplicita, integra nullità assoluta per difetto di assistenza dell'imputato.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (e successive proroghe/convertizioni)

    Richiamata in relazione alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19: questa cornice normativa ha reso frequenti modalità alternative di svolgimento dell'udienza, ma non elimina il diritto della parte a ottenere la trattazione orale quando la richiesta è tempestiva ed esplicita.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come limite alla formulazione dei motivi di cassazione; la Corte ha comunque ritenuto ammissibile e decisivo il primo motivo nei limiti procedurali applicabili.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente denunciava inosservanza/errata valutazione, ma la Corte di cassazione non si è pronunciata sul merito di tale vizio perché ha annullato per nullità procedurale e rimesso la valutazione al nuovo giudizio.

Massime di principio

  • Se il difensore, con istanza tempestiva, chiede espressamente il rinvio "per poter essere presente e discutere" l'appello, tale richiesta va considerata come richiesta di trattazione orale e il giudice deve valutarla; ignorarla può comportare la nullità assoluta della decisione per violazione del diritto di difesa.
  • Nell'ambito delle misure emergenziali correlate alla pandemia, pur essendo ammessi riti camerali o forme telematiche, permane il principio che la richiesta tempestiva ed esplicita di partecipazione orale non può essere implicitamente disattesa senza che ciò determini vizio radicale.
  • È importante distinguere tra una richiesta implicita di trattazione orale e una esplicita: la formulazione chiara della volontà di discutere ("essere presente per poter discutere il gravame") rafforza la tutela e rende più agevole l'accertamento della nullità in caso di omissione.
  • In casi di annullamento per vizi procedurali che assorbono i profili di merito, le questioni sostanziali (vizi di motivazione, esclusione di circostanze attenuanti) restano aperte e saranno riesaminate nel nuovo giudizio; pertanto, il ricorrente ottiene una nuova valutazione complessiva delle prove.
  • Prassi consigliata per il difensore: formulare sempre in modo chiaro e documentato la richiesta di trattazione orale (specificando la necessità di essere presente), depositarla nei termini previsti e conservare prova della trasmissione, per poter eventualmente dedurre la nullità in sede di impugnazione se la richiesta non viene rispettata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.