Cassazione Penale, Sentenza n. 37174/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per inosservanza o errata applicazione dell'art. 703 c.p. e per motivazione carente o contraddittoria. Il ricorrente contesta la qualificazione della pistola come "arma da fuoco", sostenendo che si trattasse di una pistola a salve (scacciacani) che produce solo rumore e bagliori e non espelle proiettili, quindi non rientrante nella fattispecie di accensioni ed esplosioni pericolose; lamenta inoltre l'assenza di prova sufficiente sulla reale natura dell'arma usata durante i festeggiamenti di Capodanno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il processo al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, per nuovo giudizio. Motivo dell'annullamento: vizio della motivazione del Tribunale di merito, che ha classificato apoditticamente la pistola come arma da fuoco senza fornire elementi probatori sufficienti a escludere che si trattasse di una pistola strutturalmente idonea solo a sparare cartucce a salve; occorreva accertamento chiaro delle caratteristiche tecniche dell'arma (perizia, sequestro, verbalizzazioni dettagliate), essenziale per la configurazione del reato previsto dall'art. 703 c.p.
Norme richiamate
art. 703 cod. pen.
Rileva l'impiego di "armi da fuoco" in luogo pubblico: per la configurazione del reato è necessario che lo sparo provenga da un'arma da fuoco, con potenzialità lesiva e pericolosità effettiva.
art. 585, n. 1 cod. pen.
Define "armi" ai fini penali come quelle da sparo e le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; serve come parametro per stabilire se lo strumento impiegato sia un'arma da fuoco.
art. 704 cod. pen. (richiamo)
Richiama l'art. 703 e rinvia alla nozione di arma prevista nell'art. 585, ribadendo l'importanza della qualificazione dell'oggetto usato.
legge 18 aprile 1975, n. 110 (T.U.L.P.S.)
Disciplina le armi comuni da sparo e, con le modifiche successive, distingue anche strumenti di segnalazione acustica e riproduzioni: la presenza o meno di tappo rosso e altre caratteristiche tecniche incidono sulla qualificazione e sulle sanzioni applicabili.
d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (attuazione direttiva armi)
Ha introdotto definizioni e chiarimenti (art. 1-bis nel d.lgs. 527/1992) riflettendo la direttiva UE: definisce "arma da fuoco" in funzione dell'uso di un combustibile propellente e sottrae alcune categorie (strumenti di segnalazione, riproduzioni) alla qualifica di arma da fuoco, se rientranti nelle esenzioni.
Direttiva 91/477/CEE e Direttiva 2008/51/CE
Forniscono la definizione comunitaria di arma da fuoco e l'elenco delle esclusioni (punto III allegato I): utili per stabilire quando uno strumento che spara cartucce a salve sia da considerare arma da fuoco o uno strumento di segnalazione/escluso.
art. 659 cod. pen.
Principale norma per offese lievi e disturbo; l'uso improprio di pistole giocattolo o a salve può ricadere su questo articolo se non è dimostrabile la potenzialità lesiva tipica di un'arma da fuoco.
art. 674 cod. pen.
Prevede il reato di getto pericoloso di cose: qualora lo strumento usato non sia arma da fuoco ma l'azione ponga comunque pericolo tramite proiezione di oggetti o simili, può essere valutata questa fattispecie.
art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 (reato di arma clandestina)
Una pistola a salve artigianalmente trasformata in arma da sparo integra il reato di arma clandestina; la trasformazione cambia la qualificazione giuridica dello strumento.
art. 4, secondo comma, legge n. 110/1975 (modificato dall'art.5 d.lgs. n.204/2010)
Sanziona il porto di riproduzioni di armi o strumenti di segnalazione privi dei requisiti (es. tappo rosso): disciplina complementare rispetto alla distinzione tra arma da fuoco e pistola a salve.
Massime di principio
- Per integrare l'art. 703 c.p. è necessario provare che lo sparo provenga da un'arma da fuoco; elementi indiziari generici (bossoli a salve, filmati o rumori) possono non essere sufficienti senza accertamenti tecnici o sequestro dell'arma.
- Le pistole a salve, le riproduzioni e gli strumenti di segnalazione possono non rientrare nella nozione di "arma da fuoco" se strutturalmente incapaci di espellere proiettili mediante combustibile propellente; in tali casi rilevano altre fattispecie (es. art. 659 c.p. o norme sul porto di riproduzioni).
- Se una pistola a salve è stata artigianalmente trasformata per sparare proiettili veri, va considerata arma da fuoco e si applicano le correlative fattispecie, compreso il reato di arma clandestina.
- In giudizio occorrono verifiche tecniche (perizia balistica, accertamento sulle caratteristiche costruttive, eventuale sequestro e verbalizzazioni investigative) per dare adeguata motivazione alla qualificazione dell'arma.
- La mancanza di motivazione sull'effettiva natura dell'arma può determinare l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale e il rinvio per un nuovo giudizio.
- Nel valutare condotte compiute in contesti come i festeggiamenti di massa, il contesto temporale e sociale è rilevante per la valutazione del pericolo e dell'allarme, ma non sostituisce la necessità dell'accertamento tecnico della strumentazione impiegata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37158/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37159/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37160/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37161/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37162/2024 del 09/10/2024
- Sentenza penale · 9 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37163/2024 del 09/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →