Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37174/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per inosservanza o errata applicazione dell'art. 703 c.p. e per motivazione carente o contraddittoria. Il ricorrente contesta la qualificazione della pistola come "arma da fuoco", sostenendo che si trattasse di una pistola a salve (scacciacani) che produce solo rumore e bagliori e non espelle proiettili, quindi non rientrante nella fattispecie di accensioni ed esplosioni pericolose; lamenta inoltre l'assenza di prova sufficiente sulla reale natura dell'arma usata durante i festeggiamenti di Capodanno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il processo al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, per nuovo giudizio. Motivo dell'annullamento: vizio della motivazione del Tribunale di merito, che ha classificato apoditticamente la pistola come arma da fuoco senza fornire elementi probatori sufficienti a escludere che si trattasse di una pistola strutturalmente idonea solo a sparare cartucce a salve; occorreva accertamento chiaro delle caratteristiche tecniche dell'arma (perizia, sequestro, verbalizzazioni dettagliate), essenziale per la configurazione del reato previsto dall'art. 703 c.p.

Norme richiamate

  • art. 703 cod. pen.

    Rileva l'impiego di "armi da fuoco" in luogo pubblico: per la configurazione del reato è necessario che lo sparo provenga da un'arma da fuoco, con potenzialità lesiva e pericolosità effettiva.

  • art. 585, n. 1 cod. pen.

    Define "armi" ai fini penali come quelle da sparo e le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; serve come parametro per stabilire se lo strumento impiegato sia un'arma da fuoco.

  • art. 704 cod. pen. (richiamo)

    Richiama l'art. 703 e rinvia alla nozione di arma prevista nell'art. 585, ribadendo l'importanza della qualificazione dell'oggetto usato.

  • legge 18 aprile 1975, n. 110 (T.U.L.P.S.)

    Disciplina le armi comuni da sparo e, con le modifiche successive, distingue anche strumenti di segnalazione acustica e riproduzioni: la presenza o meno di tappo rosso e altre caratteristiche tecniche incidono sulla qualificazione e sulle sanzioni applicabili.

  • d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (attuazione direttiva armi)

    Ha introdotto definizioni e chiarimenti (art. 1-bis nel d.lgs. 527/1992) riflettendo la direttiva UE: definisce "arma da fuoco" in funzione dell'uso di un combustibile propellente e sottrae alcune categorie (strumenti di segnalazione, riproduzioni) alla qualifica di arma da fuoco, se rientranti nelle esenzioni.

  • Direttiva 91/477/CEE e Direttiva 2008/51/CE

    Forniscono la definizione comunitaria di arma da fuoco e l'elenco delle esclusioni (punto III allegato I): utili per stabilire quando uno strumento che spara cartucce a salve sia da considerare arma da fuoco o uno strumento di segnalazione/escluso.

  • art. 659 cod. pen.

    Principale norma per offese lievi e disturbo; l'uso improprio di pistole giocattolo o a salve può ricadere su questo articolo se non è dimostrabile la potenzialità lesiva tipica di un'arma da fuoco.

  • art. 674 cod. pen.

    Prevede il reato di getto pericoloso di cose: qualora lo strumento usato non sia arma da fuoco ma l'azione ponga comunque pericolo tramite proiezione di oggetti o simili, può essere valutata questa fattispecie.

  • art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 (reato di arma clandestina)

    Una pistola a salve artigianalmente trasformata in arma da sparo integra il reato di arma clandestina; la trasformazione cambia la qualificazione giuridica dello strumento.

  • art. 4, secondo comma, legge n. 110/1975 (modificato dall'art.5 d.lgs. n.204/2010)

    Sanziona il porto di riproduzioni di armi o strumenti di segnalazione privi dei requisiti (es. tappo rosso): disciplina complementare rispetto alla distinzione tra arma da fuoco e pistola a salve.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 703 c.p. è necessario provare che lo sparo provenga da un'arma da fuoco; elementi indiziari generici (bossoli a salve, filmati o rumori) possono non essere sufficienti senza accertamenti tecnici o sequestro dell'arma.
  • Le pistole a salve, le riproduzioni e gli strumenti di segnalazione possono non rientrare nella nozione di "arma da fuoco" se strutturalmente incapaci di espellere proiettili mediante combustibile propellente; in tali casi rilevano altre fattispecie (es. art. 659 c.p. o norme sul porto di riproduzioni).
  • Se una pistola a salve è stata artigianalmente trasformata per sparare proiettili veri, va considerata arma da fuoco e si applicano le correlative fattispecie, compreso il reato di arma clandestina.
  • In giudizio occorrono verifiche tecniche (perizia balistica, accertamento sulle caratteristiche costruttive, eventuale sequestro e verbalizzazioni investigative) per dare adeguata motivazione alla qualificazione dell'arma.
  • La mancanza di motivazione sull'effettiva natura dell'arma può determinare l'annullamento della sentenza per vizio motivazionale e il rinvio per un nuovo giudizio.
  • Nel valutare condotte compiute in contesti come i festeggiamenti di massa, il contesto temporale e sociale è rilevante per la valutazione del pericolo e dell'allarme, ma non sostituisce la necessità dell'accertamento tecnico della strumentazione impiegata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.